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Referendum: quello che non viene detto

Creato il 30 maggio 2011 da Coriintempesta

Il referendum sulla Determinazione della Tariffa del Servizio Idrico. Una panoramica sulle leggi, e gli effetti della eventuale abrogazione

di Gabriele Pazzaglia e Marco Ottanelli

Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

Il quesito in questione chiede la abrogazione di poche parole di uno dei tanti articoli che compongono il Decreto Legislativo in materia ambientale del 2006, riguardante il modo in cui si “costruisce” la tariffa del servizio idrico, insomma, il come viene stabilito quanto si paga in bolletta.

Una piccola premessa storico-politica: il Decreto di cui si parla è stato approvato ai tempi del Governo Prodi II, quindi da una maggioranza parlamentare di sinistra. L’elemento non è di poco conto, perché dimostra quanto nel tempo e negli opposti schieramenti affondi la “privatizzazione dell’acqua”, che quindi non è cosa né recentissima, né di univoca volontà.

Comunque, si chiede di abrogare un qualcosa; questo qualcosa remunera il capitale investito. Che vuol dire?

Referendum: quello che non viene detto
Attualmente il “metodo normalizzato” (cioè il metodo indicato nelle norme vigenti) per il calcolo della tariffa idrica prevede che l’interesse sui capitali investiti nella gestione idrica (da applicare alla tariffa) sia calcolato in modo forfettario al 7% annuo del valore del capitale investito: questa scelta, come detto anche dagli economisti Boitani e Massarutto del sito lavoce.it, è “arbitraria e discutibile”. Ora, è pur vero che quel 7 per cento non è “profitto puro”, ma ingloba in sé, ad esempio, gli interessi passivi sui finanziamenti, ma è anche vero che il valore del 7 %, fissato appunto arbitrariamente nel 1996 (ancora governo di centrosinistra!) rappresenta oggi un valore ormai privo di qualsiasi riferimento con il “vero” costo del capitale (nel 1996, ricordiamolo, c’era ancora la lira, ed i tassi relativi!). E però, attenzione: esso viene riconosciuto a tutte le gestioni, anche a quelle pubbliche, non solo a quelle private.

Una ulteriore nota storico-politica: questa parte della tariffa, con l’obiettivo dichiarato di rendere economicamente conveniente l’investimento, è stata introdotta e calcolata da un Decreto Ministeriale del 1° agosto 1996, atto che prende il nome dal ministro dei lavori pubblici dell’epoca, e che per questo viene chiamato Decreto Di Pietro. Ebbene sì, non si tratta di un atto della destra capitalista e berlusconiana, ma, guarda caso, di un decreto di quello stesso on. Antonio Di Pietro che, seppur con quesiti differenti, aveva presentato referenda per “l’acqua bene comune” e che ora partecipa a questo referendum apparentementedalla parte del Sì. Evidentemente, alla sinistra, e al Di Pietro, del 1996, pareva di andare incontro ad una modernizzazione, che oggi contestano.

Per comprendere come e quanto la eventuale vittoria del Sì possa cambiare la situazione attuale, è bene cercare di capire come si compone, dunque, e di quali e quante voci, la tariffa del servizio idrico integrato. Per farlo, andiamo a leggere l’intero comma 1 dell’ art. 154. Esso recita:

  1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e’ determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

Come si legge chiaramente, il referendum abrogherebbe solo l’inciso in rosso,lasciando in vigore tutte le altre componenti della tariffa idrica. Per quanto la mancata remunerazione del capitale investito possa essere, in via del tutto teorica, un fattore disincentivante per i privati, ci pare piuttosto palese che i consigli di amministrazione delle privatizzate, o partecipate, o delle gestioni completamente pubbliche, possano agevolmente trasferire quella quota di tariffa ad altre flessibili voci, in particolare quelle concernenti “i costi di gestione” delle opere e delle aree di salvaguardia, ma, perché no, anche quelle su qualità del servizio o dei costi delle Autorità.

Pur venendo meno quel 7% di remunerazione, 7 % così brutale nella sua ingiustificata fissità, rimane salvo il fatto che, qualunque sia il risultato del referendum, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. E ci mancherebbe solo che la gestione, pubblica o privata che sia, debba, per legge e volontà popolare, andare obbligatoriamente in deficit. In poche parole, le intenzioni, le buone intenzioni dei referendari rischiano di non bastare affatto, anzi, di scatenare rincari che potrebbero anche superare nel loro sommarsi, privi come sarebbero di limiti, quel 7% .

Il comitato promotore, nella sua relazione introduttiva al quesito, afferma che “abrogando questa parte dell’articolo sulla norma tariffaria, si eliminerebbe il “cavallo di Troia” che, introdotto dalla Legge n. 36/94 (Legge Galli), ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici, avviando l’espropriazione alle popolazioni di un bene comune e di un diritto umano universale. “

A parte la retorica, si conferma quindi che l’acqua (o meglio, la sua gestione) è già “privatizzata” da parecchio tempo, e non è una novità recente, né tantomeno un rischio incombente, ma una realtà ben attiva in quasi tutto il Paese, almeno dal 1994, e si sostiene che esso spazzerebbe via quell’esca golosa della remunerazione, presente fin dalla legge Galli (che usava un linguaggio identico alla legge del 2006);

Ora, essendo stata la legge Galli esplicitamente abrogata dal D. Leg. del 2006, che la completamente sostituita, non si capisce perchè la Galli stessa venga citata, se non in forma evocativa; si torna ancora una volta alle buone intenzioni, un po’ troppo poco per assicurare gli effetti voluti.

D’altronde, è proprio il comitato promotore, proprio nella sua relazione introduttiva, a affermare, in primo luogo, che “si  tratta in questo caso di abrogare poche parole, di grande rilevanza simbolica”. Ma i simboli non fermano gli affari, mai. Dunque, in definitiva, riteniamo che la eventuale vittoria del Sì non comporterà alcun cambiamento sulla gestione, sulla remunerazione, sul profitto e sulla tariffazione, e quindi, sulle tasche dei consumatori, rispetto ad una situazione che, immutata da almeno il 1994, ha attraversato indenne tutta la cosiddetta Seconda Repubblica, chiunque governasse.

[FONTE]

Il referendum sulle Centrali Nucleari. Una panoramica sulle leggi, e gli effetti della eventuale abrogazione

di Gabriele Pazzaglia e Marco Ottanelli

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: (seguono articoli e commi che si desidera abrogare leggibili qua)

Per cominciare, sgombriamo il campo da ogni equivoco: i referenda del 1987 contro il nucleare, vinti con il 65,1 % di affluenza e l’80,6% di “Sì”  non resero affatto illegale la costruzione e l’uso delle centrali nucleari in Italia. Per la precisione, ebbero l’effetto tecnico di cancellare solo alcune disposizioni di legge concepite per rendere più facili e rapidi gli insediamenti energetici che sfruttano l’atomo, ma non istituirono un divieto sul nucleare. Per essere precisi, hanno soppresso: 1) la norma che consentiva al Cipe (ossia al governo) di decidere le aree dove localizzare gli impianti nucleari; 2) le norme che prevedevano l’erogazione di contributi a comuni e regioni dove erano ubicati impianti nucleari;  3) la norma che autorizzava l’Enel a partecipare a progetti nucleari all’estero. Comunque, l’esito è stato il progressivo abbandono del nucleare.
Referendum: quello che non viene detto
Attenzione: progressivo. A dimostrazione di ciò, fu necessaria una legge ulteriore, una moratoria di cinque anni che bloccò qualsiasi processo decisionale in merito alla realizzazione dei nuovi impianti e fu necessario un voto del Parlamento  nel 1990 che chiese la chiusura definitiva di tutte le centrali elettronucleari. Nel 1998 venne creata la Sogin (Società gestione impianti nucleari), a cui fu commissionato lo smantellamento di tutte le centrali nucleari italiane e il trasferimento in un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (mai individuato). L’immane costo economico per il ”decommissioning” pari a migliaia di miliardi di lire fu riversato sulle bollette elettriche dei cittadini alla voce oneri nucleari, la “componente A3 Cosa dunque votiamo oggi? Votiamo su alcune norme che hanno ripristinato la possibilità oggettiva (teoricamente era possibile farlo anche prima, seppur in modo estremamente oneroso, macchinoso, sconveniente) di ripartire con il nucleare. Gli effetti del terzo referendum dell’87, quello che impediva all’Enel di partecipare alla realizzazione di impianti nucleari all’estero sono stati i superati fin dal 1998dalla privatizzazione della stessa società di Pier Luigi Bersani. Ed è infatti proprio l’ allora Ministro per lo Sviluppo Economico Bersani a firmare nel dicembre del 2007 Segretario dell’Energia degli Stati Uniti d’America, Bodman, un accordo bilaterale, il GNEP, Partnership Globale sull’Energia Nucleare, nel quale si programma e la cooperazione nucleare tra Italia e Usa. Secondo quanto rivelato da Wikileaks, l’allora ambasciatore Usa a Roma, Ronald Spogli, riporta come l’attuale Segretario del PD Bersani si impegni, e impegni il nostro paese, a riprendere la strada del nucleare, e arrivi a minimizzare il risultato del referendum del 1987, sostenendo che esso “non esclude l’Italia dalla generazione di energia nucleare, l’ha solo sospesa”, e che l’accordo GNEP “può giocare un ruolo importante nel modificare gli atteggiamenti italiani nei confronti dell’energia nucleare”. In seguito, la  legge 99/2009 praticamente cancella  gli effetti degli altri due referenda  del 1987 con la costituzione di un’Agenzia per la sicurezza nucleare (art. 29), di cui è stato fatto presidente Umberto Veronesi; e con la delega al governo per riscrivere la legge sulla localizzazione degli impianti nucleari. Dunque, con la legge del 2009, il ritorno al nucleare è diventato sempre più concreto. Nello stesso anno il governo firma un accordo di collaborazione industriale sul nucleare civile con il governo francese e con l’amministrazione Obama (il secondo caso pare una conferma del patto Bersani). Il quesito referendario è complesso, e sostanzialmente inintelleggibile per un comune cittadino, facendo riferimenti a decine di commi, di decine di articoli di tre diverse leggi. Ma la sostanza è che si chiedono di abrogare tutti quei riferimenti normativi alle centrali e all’uso della energia nucleare prodotta in Italia, allo stoccaggio delle scorie, ai finanziamenti e rimborsi, alla possibilità di dichiarare di pubblica utilità le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari ed il fatto che possano essere dichiarate urgenti ed indifferibili (come stabilito da una legge del 1962 di ratifica della Comunità Europea dell’Energia Atomica, oggi assorbita nella UE).Tutta la parte riguardante invece la dislocazione, l’ubicazione geografica e la costruzione sul territorio delle centrali, è già stata eliminata da una sentenza della Corte costituzionale, la 165/2011 , su ricorso di Toscana, Puglia e Provincia Autonoma di Trento.

A nostro avviso, quindi, la vittoria del Sì comporterebbe un blocco totale di ogni previsione di costruzione e messa in opera di centrali ad energia nucleare e ad ogni impiego dell’atomo per produrre energia sul territorio nazionale, privandola anche di ogni mezzo e sostegno economico, mentre non si dovrebbero estinguere i contratti di importazione della stessa energia dall’estero né forse scomparirà la relativa Agenzia, ridotta però ad un ente di carattere meramente scientifico.

NB: Rimane il dubbio dell’effetto della moratoria post Fukushima in discussione al Parlamento, e sulla quale si dovrà pronunciare, in caso di approvazione, la Cassazione: se quest’ultima ritenesse che tale moratoria risponda positivamente e congruamente alle richieste dei referendari, e quindi inutile e sorpassato il quesito, non dovremmo più votare. [FONTE] Il referendum sul Legittimo Impedimento. Una panoramica sulla legge, e gli effetti della eventuale abrogazione di Gabriele Pazzaglia e Marco Ottanelli «Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?» L’efficacia giuridica del referendum è secondo noi scarsa rilevando, questo atto, soprattutto sul piano politico e ben poco su quello tecnico-giuridico. Infatti, anche se la legge in questione (la 51 del 2010) era stata pensata per permettere al Presidente del Consiglio e ai ministri di rinviare i loro eventuali processi (anche se processi effettivi a carico del Presidente c’erano), dopo l’intervento della Corte costituzionale (sent 23/2011) la situazione è ben diversa da quella di partenza. L’origine della legge è nota: dopo l’annullamento del Lodo Alfano da parte della Corte la maggioranza parlamentare tenta, ancora, di introdurre una più o meno esplicita immunità per Presidente del Consiglio: è il terzo tentativo dopo quello del Lodo Maccanico-Schifani e quello, appunto, Alfano. Chi scrive la legge prova a giocare d’astuzia: prima di tutto, invece di esplicitare che si tratta di una sospensione del processo, si utilizza l’espressione “legittimo impedimento” cioè ci si ricollega ad una disciplina già esistente per tutti i cittadini, dettando regole speciali che si applicano solo al Presidente del Consiglio e ai Ministri: in pratica si impedisce al giudice di valutare se l’impedimento indicato da quei “cittadini speciali” è veramente legittimo o se è un pretesto per non andare in Tribunale. Il risultato è che se un cittadino qualunque abusa di questa possibilità il giudice può continuare il processo dichiarandolo contumace o assente, mentre se lo stesso abuso viene da un membro del Governo il giudice deve rinviare giocoforza l’udienza. Inoltre, nella speranza di riuscire ad inserirsi in quella giurisprudenza della Corte secondo la quale alcune leggi temporanee possono essere “graziate” dall’incostituzionalità, si dice che la protezione è solo una legge-tampone, giusto il tempo di approvare una riforma costituzionale delle immunità. La Corte costituzionale, su ricorso del Tribunale di Milano, dichiara l’incostituzionalità parziale della legge eliminando lo scudo relativo al solo Presidente del Consiglio (che era l’unico sotto processo). Di fatto però viene meno tutta la protezione perché il giudice torna nel pieno del suo potere di verificare se l’impedimento è veramente legittimo o è solo una scusa per guadagnare tempo. La protezione si riduce nel dovere del giudice di fissare un calendario d’udienza compatibile con quello del componente del Governo.  Ciò che rimane in piedi è, da un lato, la descrizione delle attività politiche che il giudice deve prendere in considerazione per calendarizzare le udienze (regola che la Corte di cassazione aveva già sviluppato a proposito dei parlamentari in una idea di equilibro dei poteri, e che continuerà quindi ad essere utilizzata anche in caso di vittoria del referendum) e, dall’altra, la protezione ai ministri (formalmente ancora applicabile ma che, essendo uguale a quella relativa al Presidente del Consiglio, che è stata annullata, appare condannata ad una inevitabile, qualora si ponesse il caso, incostituzionalità). A tutto questo va aggiunto che, visto che la norma è temporanea, e che è dal 9 aprile 2010 che stanno decorrendo i 18 mesi indicati dalla norma stessa, il 9 ottobre 2011 si estinguerà in ogni caso ciò che resta di questa ombra di legge. Per questo il significato del referendum è solo politico, e ben poco sostanziale, perché sarà soprattutto un messaggio, una appello di una parte ben precisa: “si deve credere davvero e fino in fondo all’eguaglianza di tutti davanti alla legge e per questo devono essere rifiutati i trucchetti legislativi che macchiano il potere dei propri abusi?” In effetti, è il solito plebiscito pro o contro Berlusconi. Ma dal punto di vista più concernente lo spirito della chiamata referendaria, esso avrà un effetto, lo ripetiamo, quasi neutro, con il rischio oltretutto di non essere votato (e quindi di affossare il quorum e l’istituto referendario stesso) da quella larga parte di elettorato che si riconosce nel centrodestra. [FONTE]

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