E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio scorso, la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Le disposizioni saranno in vigore dal 18 luglio.
Il provvedimento non tocca direttamente i professionisti che sono fuori dalle restrizioni legate alle Partite Iva.
Riepiloghiamo le novità per il settore dell’edilizia e delle professioni:
- Partite Iva: fissato a 18 mila euro lordi annui il reddito minimo di riferimento per riconoscere come genuino il rapporto di lavoro autonomo. Al di sotto di questo limite scatta l’obbligo di assunzione del titolare di partita Iva.
I presupposti che consentono di considerare le prestazioni di lavoro rese da titolari di partita Iva come collaborazioni coordinate e continuative sono i seguenti:
- la collaborazione deve durare più di 8 mesi (erano 6 nel testo Fornero) nell’arco di un anno;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire più dell’80% (era il 75%) del reddito del collaboratore nell’arco dell’anno;
- il collaboratore utilizza una postazione fissa (il testo iniziale parlava solo di “postazione”) di lavoro presso la sede dell’azienda.
Esclusi gli iscritti agli ordini professionali: sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge sarà emanato un decreto del ministero del Lavoro al quale è demandata la ricognizione di queste attività.
La presunzione non opera anche per quanto riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività.
Ammortizzatori sociali: introdotta l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), che sostituisce tra l’altro l’indennità di disoccupazione speciale edile (contributo dello 0,80%).
Licenziamenti: dal 1° gennaio 2013 sarà introdotto un contributo di licenziamento pari a mezza mensilità per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da versare al momento dell’interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, sempre che tale rapporto non sia stato interrotto causa dimissioni.
Per il periodo 2013-2015 questo contributo non sarà dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro.
In caso di interruzione del rapporto “per completamento attività e chiusura cantiere” il contributo non dovrà essere retribuito. 88 saranno i milioni di euro che le imprese di costruzione risparmieranno grazie a queste nuove regole.
Cancellata la Cassa in deroga: per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell’1,4%. I contributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l’edilizia, rimangono invariati.
Cancellato il regime di decantierizzazione
Fino a oggi il regime è stato utilizzato per le grandi opere e nel Meridione permette di avere forme speciali di disoccupazione, della durata massima di 27 mesi. Tale regime è stato cancellato.
Responsabilità solidale: confermata la norma del decreto Semplificazioni – in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in solido verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell’appalto – ma viene introdotta la possibilità per i contratti collettivi di settore di stabilire delle eccezioni a quanto disposto dalla legge.