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Riscaldamento condominiale: il tribunale di Milano sentenzia che non si stacca neanche a chi non paga

Creato il 06 novembre 2013 da Cremonademocratica @paolozignani

Riscaldamento condominiale non si stacca neppure a chi non paga, tutelati i diritti fondamentali delle persone.
Staccare il riscaldamento a chi non paga le spese ? Non è una soluzione tollerata, lo dice il tribunale di Milano, si eludono i diritti fondamentali delle persone sanciti dalla costituzione.

Ci spiace deludere chi aveva anche solo una mezza idea di farlo, ma il Tribunale di Milano, con provvedimento d’urgenza, depositato il 24 ottobre 2013 ha ordinato, ad un amministratore di condominio, di ripristinare immediatamente il servizio di riscaldamento in favore del condominio, anche se persistono situazioni di morosità.

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Il fatto : Un amministratore, stanco dei ritardi nei pagamenti, decide di applicare il nuovo articolo 63, terzo comma, disp. att. del Codice civile che rappresenta uno degli strumenti più persuasivi e diretti per combattere le morosità condominiali prevedendo la possibilità di escludere il condomino, in ritardo con i pagamenti, dall’utilizzazione dei beni e dei servizi comuni e sospendendo la fruizione dei servizi stessi.

L’amministratore decide, quindi, di utilizzare questa norma, facendo trovare un cospicuo numero di famiglie senza riscaldamento, senza alcun preavviso, in quanto ai sensi del nuovo dettato normativo, rientra nei suoi poteri effettuare tale sospensione a prescindere da una preventiva concertazione ed autorizzazione assembleare.

Purtroppo, l’amministratore non può sapere che il legislatore, nell’emanare quella normativa si è reso poco sensibile al recepimento dei principi costituzionali.

Nel momento in cui si è deciso di “rivedere” l’intero impianto normativo ( legge n°220/2012) sarebbe stato meglio porre come punto centrale della riforma, lo sviluppo della persona durante lo svolgimento dei rapporti interni tra condomini, valorizzando alcuni principi costituzionali quali la tutela della salute e la funzione sociale delle proprietà.

Vista la lacuna del legislatore, ci ha pensato il Tribunale di Milano, con provvedimento d’urgenza, ha fissato alcuni principi rilevanti in ordine alla tutela dei diritti costituzionali.

La privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale il riscaldamento in periodo invernale, è lesiva dei diritti fondamentali delle persone, ovvero del diritto alla salute.

Con la sospensione del servizio si intende tutelare solo un interesse economico, come tale pur sempre riparabile.

Per tali ragioni, l’organo giudicante, ha ritenuto sussistente un pericolo di danno grave e irreparabile e, quindi, di dover accogliere il provvedimento d’urgenza, fissando una successiva udienza per procedere con la conferma, modifica o revoca dello stesso.

Per il Giudice milanese, l’interruzione del servizio, siccome lede il diritto costituzionale alla salute, non può essere applicato nei confronti di un condominio moroso.

La vicenda ha messo in risalto come lo “strumento” predisposto dell’articolo 63 disp. att. cod. civ. dovrà essere applicato con estrema prudenza da parte dell’amministratore.

Risulta evidente, come il potere discrezionale conferito all’amministratore, dovrà essere dosato utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, visto che il Giudice potrà censurare eventuali azioni che possano ledere o minacciare il diritto alla salute, l’incolumità e integrità fisica, o diritti soggetti fondamentali della persona umana.

Per cui attenzione, a non passare dalla parte del torto, con conseguenti addebiti giuridici.

Poi ognuno………………..

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