Roma: sposa lo lascia davanti all'altare. Chiede 500.000 Euro

Da Avvdanielaconte
Riccardo R., un impiegato di 32 anni di Roma, due settimane fa avrebbe dovuto sposarsi. Il giorno del matrimonio arriva puntuale in chiesa e attende la sposa, in ritardo. Si tratta di una consuetudine, quindi si intrattiene con il parroco e con alcuni invitati. Ad un certo punto il ritardo diventa preoccupante; un testimone prova a contattare, invano, i familiari della sposa. 
Finalmente arriva un fratello della futura moglie, il quale comunica allo sposo che quest'ultima non intende più sposarlo perchè da mesi ha una relazione con un altro di cui si è innamorata. Riccardo, in preda ad una crisi ipertensiva, viene ricoverato all'Ospedale Fatebenefratelli; attualmente è in cura da uno psicoterapeuta. 
Lo shock subito è incalcolabile: ignaro di quanto era accaduto, la sera prima del matrimonio lo sposo aveva anche fatto una serenata con alcuni amici sotto la finestra della futura moglie. 
Riccardo R. ha citato in giudizio la ex fidanzata, chiedendo la somma di 500.000 Euro: 229.000 Euro per le spese sostenute, 150.000 Euro a titolo di danno morale e 120.000 Euro a titolo di danno esistenziale - soffre di disturbi psicologici causati dall'abbandono, debitamente certificati -. 
In materia si segnala l'art. 81 cod. civ., 1^ comma, secondo cui "La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa". Recentemente si è pronunciata sul punto la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010 emessa dalla 3^ Sez. civile ha definito la rottura della promessa di matrimonio "una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio "senza giusto motivo". Per essere esonerato da responsabilità, il recedente - colui o colei che ha "rotto" la promessa di matrimonio - deve fornire la prova positiva dell'esistenza di un giusto motivo. 
Vedremo se Riccardo riuscirà ad ottenere "soddisfazione" in Tribunale. 
Roma, 5 maggio 2011   Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA


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