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Sconvolgente in Regione: non va più monitorato l’ossido di azoto e il monossido di carbonio dell’inceneritore AEM LGH, e non finisce qui

Creato il 20 ottobre 2014 da Cremonademocratica @paolozignani

C’è un uomo al Pirellone dotato di poteri eccezionali: è Dario Schunnach, il dirigente della struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti; ed è proprio lui ad aver firmato il decreto 4.702 del 2013 che realizza la più straordinaria delle innovazioni: non monitorare più due sostanze nocive come l’ossido di azoto e il monossido di carbonio emessi dall’inceneritore Aem Lgh di via Antichi Budri a Cremona. Non è certo questa l’unica novità del decreto 4702 pubblicato sul BURL della Regione il 7 giugno 2013, che però figura con data 2014 sul sito della stesso regione Lombardia. Perché questo equivoco? Un malaugurato disguido! Non sempre lo Schunnach viene per nuocere, anzi: eccolo decretare infatti che l’impianto di via Antichi Budri deve bruciare innanzitutto rifiuti della provincia di Cremona, non quelli di altre province. Ma queste sono solo le prime roventi impressioni di un decreto che modifica l’autorizzazione integrata ambientale dell’inceneritore Aem Lgh. L’intestazione pubblicata sul BURL è la seguente, con data e pubblicazione nel 2013 contraddicendo il sito.

La Regione ha pubblicato il decreto, che presenta altre brillanti sorprese. Ma il Comune di Cremona ne ha parlato per tempo? Il documento è di interesse provinciale: ma tutti gli amministratori lo hanno ricevuto?

D.d.s. 3 giugno 2013 – n. 4702
Modifica dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC),
già rilasciata alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l. ai sensi del d.lgs.
n. 59/05, allegato 1, punti 5.2 con sede legale in viale Trento
Triestre, 38, Cremona ed impianto in via Antichi Budri s.n.c.,
Cremona, con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 2007 come
modificato con d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 2012

Questo è un documento che farà discutere, soffrire, piangere, arrabbiare, perché Schunnach dixit et impera summa cum gloria. Ed emerge in narrativa una nota dell’Aem che concorre alla modifica all’autorizzazione ambientale integrata, che riguarda l’uso della caldaia.

Ebbene la caldaia potrà essere usata solo per sostituire una delle due linee dell’inceneritore per un funzionamento di 500 ore annue. Ma chi controlla?

n. T1.15423 del 17 maggio 13, la ditta ha fornito precisazioni in
merito all’emissione E3 da caldaia a metano ed in particolare
ha riferito che:
−− la caldaia viene utilizzata per non più di 500 ore/anno;
−− la caldaia rientra nella definizione di «generatore di riserva/
emergenza» di cui al punto 3 dell’allegato della d.g.r.
n. 3934 del 6 agosto 12;
−− la caldaia sarà attivata esclusivamente qualora una delle
due linee di termovalorizzazione rifiuti risultasse ferma;
−− la caldaia non verrà utilizzata per funzioni di integrazione
del sistema di generazione calore esistente presso
l’impianto.
Pertanto è stata confermata la richiesta di modifica delle prescrizioni
AIA relative al monitoraggio delle emissioni di caldaia;
Ritenuto di dover modificare l’autorizzazione integrata ambientale
specificando che il limite relativo alle 10 t/g di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi che possono essere smaltiti
tramite incenerimento è riferito ai soli rifiuti sanitari. Relativamente
al conferimento delle altre tipologie di rifiuti speciali non
pericolosi vale la prescrizione XXII del paragrafo E.5.3 «Attività di
gestione rifiuti autorizzata» che riporta: «Il conferimento dei rifiuti
speciali non pericolosi autorizzati deve essere limitato alla sola
frazione di potenzialità di impianto che dovesse residuare, una
volta soddisfatte le esigenze di smaltimento di R.S.U. e assimilati
provenienti dalla Provincia di Cremona, che dovranno essere
priorità assoluta».
Ritenuto inoltre di dover modificare l’autorizzazione integrata
ambientale specificando che la caldaia a metano è di emergenza/
riserva in quanto viene utilizzata per meno di 500 ore/anno
ed è attivata esclusivamente qualora una delle due linee di
termovalorizzazione rifiuti risultasse ferma; pertanto in base alla
d.g.r. 3934/12, non è soggetta al monitoraggio in continuo ma
dovranno essere monitorate e registrate le ora di funzionamento;
Dato atto che la ditta ha trasmesso attestazione dell’avvenuto
versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto
dalla d.g.r. n. 4626 del 28 dicembre 12;
Visto il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2012,
n. 12497 «Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario
2013 e bilancio pluriennale 2013/2015»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001 della ditta A.E.M. Gestioni s.r.l., con sede legale
in viale Trento Trieste, 38, Cremona, ed impianto in via Antichi
Budri s.n.c. Cremona integrando l’Autorizzazione Integrata Ambientale
già rilasciata con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 07 così
come modificata con d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 12;
2. di modificare l’autorizzazione integrata ambientale come
segue:
−− a pagina 4 dell’allegato tecnico, paragrafo A.1.1 «Inquadramento
del complesso IPPC»:
Per quanto riguarda i rifiuti sanitari (speciali non pericolosi
e speciali pericolosi) l’impianto è autorizzato per lo smaltimento
tramite incenerimento di un massimo di 10 t/giorno
di tali rifiuti (5 t/giorno per Linea);
−− in tutto l’allegato tecnico caldaia ad «integrazione» viene
sostituito con caldaia di «emergenza/riserva»;
−− a pagina 53 dell’allegato tecnico, paragrafo F.2.5 «Aria», Tabella
F8 – Inquinanti monitorati:
Emissione E3:
• viene tolto il monitoraggio dei parametri Monossido di carbonio
(CO) e Ossidi di Azoto (espressi come NO2);

3. di confermare in € 1.435.940,81 l’ammontare totale della
fideiussione che la ditta A.E.M. Gestioni s.r.l. deve prestare a favore
di regione Lombardia, relativamente alle operazioni di:
−− deposito preliminare (D15) di 5.650 m3 di rifiuti solidi urbani
e speciali non pericolosi, pari a € 997.903,00;
−− deposito preliminare (D15) di 40 m3 di rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi, pari a € 14.130,00;
−− operazioni di smaltimento (D10) di 8.000 kg/h di rifiuti solidi
urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a
€ 423.907,81.
L’importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare,
a fronte dell’avvenuta certificazione ambientale ISO EN
14001 e in applicazione l. 1/2011 è pari a € 861.564,49; la
garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in
conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e
la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento
della certificazione ISO EN 14001 per l’attività in essere;
4. di consentire alla ditta il deposito di opportuna appendice
o una nuova garanzia finanziaria, adeguata a quanto modificato
con il presente provvedimento e in conformità con quanto
stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; in caso di stipula di nuova garanzia,
successivamente all’accettazione della nuova garanzia
potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata;
5. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia
di cui al punto 3 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione
all’impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità
della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta
la revoca dell’autorizzazione rilasciata con il presente atto;
6. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al
d.d.s. 1997 del 12 marzo 12 che non siano in contrasto con quelle
di cui al presente atto;
7. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia
conforme a mezzo raccomandata A/R alla ditta A.E.M. Gestioni
s.r.l., alla Provincia di Cremona, al Comune di Cremona e ad
ARPA dipartimento di Cremona e di disporre la pubblicazione
dell’atto sul BURL e sul sito internet della Regione all’indirizzo
http://www.reti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente
autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti» della D.g. Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia
e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach
• la ditta dovrà monitorate e registrate le ore di funzionamento
della caldaia al fine di verificare che l’utilizzo è < di 500
ore/anno;


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