Se il sinistro è "sospetto", la dichiarazione confessoria contenuta nel CID non ha valore di piena prova neanche nei confronti di chi l'ha resa

Da Avvdanielaconte

Il modello di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. CID) è il documento che i soggetti coinvolti in un sinistro stradale devono compilare per accedere alla procedura di indennizzo diretto prevista dal D. Lgs. n. 209 del 2005 (e successivo regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 254 del 2006). 
Nella  fattispecie oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3^ civile, n. 6526 depositata in data 22 marzo 2011, Tizio si assume la responsabilità di un tamponamento, sottoscrivendo insieme a Caio (presunto danneggiato) il modello CID; quest’ultimo agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, citando Tizio e la Compagnia Assicuratrice (in qualità di litisconsorte necessaria). Il Giudice di Pace di Chieti, adito in primo grado, rigetta la domanda di risarcimento nei confronti di entrambi i convenuti in giudizio.
Viene proposto appello dinanzi la Tribunale di Chieti, che condivide le conclusioni del C.T.U. -  secondo cui il sinistro (a causa dei lievi danni riportati dalle autovetture coinvolte nei presunti punti d’impatto) non può essersi verificato secondo le modalità descritte nel modello CID, come risulta anche dai rilievi fotografici depositati -. Di conseguenza, il Giudice di merito ritiene applicabile, nella fattispecie, l’art. 2733 comma 3^ cod. civ., a norma del quale "In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice". 
La Suprema Corte precisa che “in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici” (si vedano in proposito, ex multis, Cass. civ. n. 4186 del 02.03.2004; Cass. Civ. n.3803 del 25.02.2004; Cass. civ. n. 1758 del 30.01.2004; Cass. civ. n. 5375 del 05.04.2003).
Nel caso di specie, è stata accertata l’incompatibilità tra i danni riportati nel sinistro e la dinamica descritta (l’auto di Tizio avrebbe tamponato e spinto fuori strada l’auto di Caio).
Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 22 marzo 2011   Avv. Daniela Conte   RIPRODUZIONE RISERVATA


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