Semplificazioni bis, in anteprima il ddl approvato dal Cdm

Creato il 16 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Proponiamo in anteprima il testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di questa mattina del decreto Semplificazioni bis.

Diverse le novità per l’edilizia e l’ambiente all’insegna della semplificazione. A partire dalla sicurezza nei cantieri, il Durc (su cui a breve pubblicheremo un approfondimento), terre e rocce da scavo, ma anche infrastrutture, beni culturali, edilizia e ambiente ( vedi anche “Semplificazioni bis in CdM, in anteprima testo e novità sull’edilizia“).

Sicurezza sul lavoro, l’articolo 4 riguarda la semplificazione degli adempimenti nei cantieri e l’articolo 6 le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Il DURC viene “semplificato” all’articolo 8 del Capo II che titola “Misure in materia di lavoro e previdenza”.

Il Capo III riguarda “Misure in materia di infrastrutturebeni culturali ed edilizia” e tratta di permesso di costruire (articolo 12), del codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 13), delle categorie delle opere generali e specializzate (articolo 14, che dovrà essere riformulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dei parcheggi pertinenziali (articolo 17).

Il Capo V riguarda l’ambiente e quindi la VIA (articolo 20), la gestione delle acque sotterranee emunte (articolo 21), le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza che vengono semplificate (articolo 22), le terre e rocce da scavo, limitatamente ai cantieri di piccole dimensioni (articolo 23), i materiali di riporto (articolo 24) e l’AIA, o Autorizzazione integrata ambientale, (all’articolo 26).
È importante, sempre in materia di ambiente, l’istituzione di una Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA (articolo 27).

Il Capo VII contiene altre disposizioni generali per la semplificazione. Segnaliamo l’articolo 33 che dà disposizioni in materia di prevenzione incendi, definendo una disciplina specifica per i procedimenti che riguardano la prevenzione incendi per le attività “rischio di incidente rilevante” (con riferimento all’articolo 8 del dlgs 334/1999).


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