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Sentenza lacrimogena

Creato il 18 novembre 2012 da Albertocapece

Sentenza lacrimogenaMassimo Pizzoglio per il Simplicissimus

Estratto dalla sentenza del processo istruttorio, conclusosi il 27 ottobre 2025, ai presunti responsabili del lancio di lacrimogeni dalle finestre del Ministero di Grazia e Giustizia, in via Arenula a Roma, il 13 novembre 2012:

Sentenza del Giudice Istruttore      Pr. Nr-********

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ******

REPUBBLICA ITALIANA

        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di ****** ha pronunciato la Seguente

SENTENZA

nel procedimento contro

  1. 1) C.
  2. 2) L.
  3. 3) P.
  4. 4) C.
  5. 5) M.
  6. 6) M.
  7. 7) A.
  8. 8) S.

    (…omissis)

Il brig. P. infatti parlò di «scatto felino», il ten. L. ed il brig. M. di «scatto verso la finestra», il brig. M. di «tuffo oltre la ringhiera», il brig. C. di «balzo repentino verso la finestra».

La riprova di tanto è data dal fatto che, quando i protagonisti vengono chiamati di nuovo a deporre nel corso del dibattimento B., allorché queste preoccupazioni e suggestioni sono cessate (…omissis) abbandonano i toni prima tanto univoci, sicuri, sia sulla repentinità dello scatto che sul tuffo volontario oltre la ringhiera.

Il ten. L. ammette, all’udienza del 14-10-2020, di non aver visto lo scatto verso la finestra né il tuffo oltre la ringhiera dichiarando: «Dopo che i lacrimogeni introdussero la mano fra i battenti mi distrassi, sentii il rumore delle ante e vidi i due sottufficiali che facevano di tutto per portarsi nel vano del balcone.». Il brig. M. all’udienza del 29-10-2020 ammette, a suo volta, di non aver visto i lacrimogeni tuffarsi oltre la ringhiera e dichiara: « Sentii gridare “si sono buttati” ed il rumore dello sbattere della finestra, i lacrimogeni erano già oltre la metà della ringhiera».

Il brig. C. all’udienza del 28-10-2020 ammette di aver mentito quando dichiarò al P.M. di aver visto i lacrimogeni fare un balzo repentino verso la finestra spalancata e buttarsi in strada e dichiara: «Mentre rileggevo le copie dei verbale udii sbattere la finestra, vidi P. (nei pressi della ringhiera) sporgersi come per trattenere qualcosa». M. e P. infine, pur mantenendo ferma la versione del suicidio, non parlano più di scatto felino verso la finestra da parte dei lacrimogeni, ma solo di apertura repentina del battente e di balzo nel vuoto.

Ora, da queste versioni, che appaiono le più attendibili, non solo per l’assenza di preoccupazioni e suggestioni, ma anche perché, nella loro varietà, meglio si accordano con la normale diversità di percezione che più persone presenti ad un episodio devono avere per la necessariamente diversa condizione di attenzione e per il diverso « tempo di reazione agli stimoli» di ciascuno, si ricava in maniera chiara ed inequivocabile che:

1) I lacrimogeni si avvicinarono alla finestra-balcone ed aprirono il battente in maniera assolutamente normale come se volessero scuotere la cenere della sigaretta o prendere una boccata d’aria. Se così non fosse infatti il ten. L., che vide un lacrimogeno mentre infilava la mano fra i battenti socchiusi, avrebbe gridato per richiamare l’attenzione del M. e del P. che erano nei pressi, o quanto meno non avrebbe distolto la sua attenzione così come invece fece.

2) Il rumore dell’anta sbattuta fu contemporaneo al grido lanciato dal M. e precedette di frazioni di secondo, se non fu addirittura contemporaneo o successivo, la precipitazione.

Pur voltandosi di scatto verso il punto da cui proveniva il rumore e il grido, nessuno degli altri presenti nella stanza, oltre il P. ed il M., e compreso lo stesso teste brig. S. che si trovava sulla porta, ebbe modo infatti di vedere i lacrimogeni mentre superavano la ringhiera. M. vide la sola parte inferiore dei candelotti oltre la metà della ringhiera; M., infine, non riuscì a vedere il corpo che precipitava ma solo P. che si sporgeva dalla finestra come per trattenere qualcosa.

Ammesso e non concesso quindi che furono i lacrimogeni con un loro movimento a sbattere il battente (e non M. nel tentativo di bloccarli), essi non tornarono indietro per spiccare un balzo. Fra il rumore ed il momento in cui i candelotti si trovavano oltre la ringhiera non intercorse infatti che il brevissimo tempo di reazione di un uomo ad uno stimolo acustico (così com’è dimostrato dalle diverse percezioni dei singoli in relazione al diverso soggettivo tempo di reazione) tempo certamente inferiore a quello che avrebbero impiegato i lacrimogeni a tirarsi di uno o più passi indietro e spiccare un salto.

3) Il primo delle persone presenti nella stanza a gridare « Si sono buttati, si sono buttati» e ad uscire nel corridoio gridando la stessa frase fu il ten. L. Ed egli, non avendo visto le modalità di precipitazione, ciò fece, non per scienza diretta, ma per logica inconscia deduzione.

L’ultima volta che aveva visto i lacrimogeni erano nei pressi del balcone, da soli. Poi stavano già precipitando nel vuoto, ergo si erano buttati.

(…omissis)

Le ipotesi di precipitazione:

1) L’ipotesi di suicidio – possibile ma non verosimile.

2) L’ipotesi di malore – verosimile.

3) L’ipotesi di lancio volontario di candelotto inanimato – assoluta inconsistenza.

L’ipotesi di suicidio – possibile ma non verosimile

L’ipotesi del suicidio, sostenuta sin dall’inizio ufficialmente dagli organi di Polizia, è stata ripresa con diverse argomentazioni dal P.G. nella sua requisitoria. È stata invece vivacemente respinta dai patroni della parte civile in quanto essa mal si concilierebbe con la traiettoria di caduta e perché nei lacrimogeni sarebbe mancata la c.d. «predestinazione» e comunque una valida spinta all’insano gesto.

(…omissis)

L’ipotesi di malore – verosimile

(…omissis)

L’ipotesi di lancio volontario di candelotto inanimato – assoluta inconsistenza

 (…omissis)

Conclusioni

Le considerazioni sin qui svolte impongono il proscioglimento degli imputati L., P., C., M. e M., dalla imputazione loro ascritta , perché il fatto non sussiste. Dall’esperita istruttoria infatti, da una parte si sono rivelati privi di qualsiasi consistenza gli indizi ed i motivi di sospetto elencati nella denuncia e, dall’altra, nessun altro indizio, nessun altro motivo di sospetto è emerso.

E, è appena il caso di aggiungerlo, la mancanza assoluta di prove che un fatto è avvenuto equivale, nel nostro sistema processuale, come in quello degli altri Stati più progrediti, alla prova che un fatto non è avvenuto.

 Così deciso in ****** il 27 ottobre 2025

Il Giudice Istruttore

dr. ******* *’********

(Il brano succitato non è da me inventato, ma, ohimè, copiato, con le ovvie modifiche, da una delle pagine più tristi e irrisolte della nostra storia recente.Non vuol esserci ironia, ma solo grande amarezza nel constatare il reiterarsi di una metodologia perversa di parte delle istituzioni. Le bugie, lo stravolgimento della verità, la negazione dell’evidenza, l’offesa all’intelligenza e al dolore di buona parte degli italiani fanno parte della pratica governativa di questo paese da molti anni e, come è evidente, sono oggetto, caso unico in Italia, di attenta, costante e amorevole manutenzione. N.d.R.)


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