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Servitu’ o schiavitu’ ??

Creato il 19 aprile 2015 da Nicovendome55 @NICOVENDOME55
Servitu’ o schiavitu’ ??

Una servitù (o servitù prediale nel caso di terreni), nel lessico giuridico, indica un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente nel peso o limitazione imposto ad un fondo(detto servente) per l'utilità di un altro fondo(detto dominante) appartenente ad un'altra persona. Titolo_VI#Art._1027_Contenuto del diritto|art. 1027]] del codice civile italiano).
Il termine prediale deriva dal latino praedium, che significa "fondo, terreno". Dunque l'espressione "servitù prediale" equivale a quella di servitù fondiaria.
Il diritto di servitù ha origine nel diritto romano: le figure più risalenti sono le servitù relative ai fondi rustici (iter, actus, via, aquae ductus) che si inquadrano in un contesto di economia agricola che risale all'età arcaica della storia di Roma. Queste antiche figure di servitù erano inserite dal ius civile nella categoria delle res mancipi.
Solo successivamente vennero create le figure delle servitù urbane, considerate res nec mancipi.
I giuristi di epoca classica non configurarono una categoria generale delle servitù, dedotta per astrazione dalle figure particolari del diritto di servitù.
Risale solo all'epoca post-classica la distinzione tra servitù personali e servitù prediali.
Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui (iura in re aliena).
Si definiscono tradizionalmente come "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027).
Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante. Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia un senso.
In parole semplici...
Se un contadino deve poter entrare nel suo campo agricolo, ha il diritto di poter attraversare il campo di proprieta' del vicino, se non ha altra via d'accesso percorribile.

Quindi, in riferimento ai recenti fatti di cronaca, i profughi che sbarcano a sud dell'Italia... hanno il DIRITTO di poter attraversare la penisola italica, per potersi recare verso la loro destinazione a nord, sia essa la Germania o altre nazioni europee !!
La loro detenzione nei vari LAGER italiani, chiamati con altri nomi per pudore, costituisce un vero "sequestro di persona" non previsto da nessun codice civile o penale italiano !!
Inutile ricordarvi come e a chi questa prassi porti guadagni economici... basti ricordare che "i clandestini rendono piu' della droga", come risulta dalle intercettazioni ambientali, relative agli ultimi arresti di "mafia capitale".

Ma approfondiamo questo discorso tecnico-legale...
Le servitù vengono variamente classificate:
- servitù coattive o volontarie: le prime vengono imposte al proprietario di un fondo anche contro la sua volontà, mentre le seconde si originano liberamente su base contrattuale;
- servitù affermative o negative: le prime permettono al proprietario del fondo dominante forme di utilizzazione diretta del fondo servente (servitù di passaggio, di attingere acqua...) e l'obbligo gravante sul proprietario del fondo servente consiste semplicemente in un lasciar fare; le seconde consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente (servitù di non edificare o di sopraelevare...);
- servitù permanenti o temporanee: le prime durano più di nove anni, le seconde ne durano meno;
servitù continue o discontinue: per l'esercizio delle prime non è necessario il fatto dell'uomo (servitù di non edificare), per le seconde è invece necessario (servitù di attingere acqua) il comportamento attivo del titolare della servitù;
- servitù apparenti o non apparenti, a seconda che esistano o meno opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante.
La distinzione è importante, perché solo le servitù apparenti possono essere acquistate anche a mezzo dell'usucapione o della destinazione del padre di famiglia;
- servitù tipiche o atipiche, a seconda se il loro contenuto è previsto e regolato dall'ordinamento (come la servitù di passaggio) oppure è determinato in concreto dall'autonomia dei privati nel rispetto dello schema previsto dalla legge.

Altro particolare da non trascurare...
Oltre alla possibilita' di accordi tra le parti, è la stessa legge che puo' imporre il rispetto delle servitu'.
Un diritto alla costituzione coattiva delle servitù è dalla legge previsto in una serie di casi:
- Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse case e giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo (analoga è la servitù di scarico coattivo).
- Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato a usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
- Elettrodotto coattivo (art. 1056) è la servitù per cui nell'interesse pubblico ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche.
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finché il primo non paga l'indennità, il secondo può opporsi all'esercizio della servitù.
Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'espropriazione per pubblica utilità).

E adesso passiamo dalla parola servitu' alla parola schiavitu'...
La schiavitù nel X secolo scomparve in Europa, che però continuò ad ammettere in uso lo schiavismo all'esterno delle proprie nazioni. Per il resto del mondo soltanto a partire dall'epoca dell'Illuminismo avvenne una sparizione graduale del fenomeno, favorito persino da eventi reazionari come il Congresso di Vienna. Dalla fine dell'ultimo millennio, tuttavia, si assiste ad un inaspettato e consistente ritorno dello schiavismo caratterizzato da proprie peculiarità nei diversi Stati.
Similmente a quanto si è potuto osservare nel corso della storia, lo schiavismo colpisce spesso etnie di paesi stranieri, che per una ragione o l'altra si trovano in un ruolo subalterno o in posizione svantaggiata.
Ad esempio tra gli immigrati provenienti dall'Est Europa e da altri continenti non si trovano più solo persone motivate dal bisogno di sicurezza o di sostentamento personale: spesso infatti gli emigranti lasciano il paese contro la propria volontà; altre volte si tratta di persone che sono state convinte a partire con promesse ingannevoli.

In questi casi, non è esagerato scomodare il termine di tratta di schiavi verso i paesi occidentali. In Italia, i settori economici dove il fenomeno dello schiavismo è più frequente sono forse la prostituzione e l'agricoltura.
Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici. Secondo lo studioso Bales Kevin, l'espansione di nuove forme di schiavismo, che spesso riguardano anche le società occidentali, sarebbero il rapido incremento della popolazione mondiale e la mal gestione (spesso da parte dei governi di paesi poveri) delle nuove sfide cui deve andare incontro la politica.
Tra queste, la globalizzazione ha senza dubbio un posto di primo piano. La cattiva gestione avrebbe favorito, infine, la formazione ed il consolidarsi di nuovi gruppi di élite interessati a sfruttare il mutamento sociale ed economico in corso.
Per una rudimentale caratterizzazione delle nuove forme di schiavismo si ricordano pochi punti di vista essenziali:
Riconoscimento sociale:
la schiavitù dell'epoca postmoderna viene sempre ed unanimemente condannata dalla coscienza comune (vedi ad es. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 4, per il caso europeo).
In quanto illegale, in Occidente il rapporto di schiavitù non può quasi esistere senza l'appoggio della criminalità organizzata, spesso internazionale, e di forme di mobilità come l'emigrazione clandestina.
Mansioni:
Nel caso dello schiavismo dei paesi occidentalizzati, lo spettro delle mansioni cui può essere addetto uno schiavo è notevolmente mutato. Non esistono in Occidente più schiavi guerrieri, né insegnanti; neanche le mansioni dei lavori domestici presso una famiglia sembrano poter rientrare sotto il fenomeno di schiavismo.
A parte la prostituzione e l'agricoltura, sono spesso considerate come schiavismo moderno forme di sfruttamento violento, il racket delle elemosine, il traffico di organi e l'abuso di minorenni per pedo-pornografia.
Acquisizione e durata del rapporto di schiavitù:
La condizione di schiavitù acquisita per nascita è ormai almeno in teoria impossibile. Essendo meno facile da instaurare e meno difficile da sciogliere, il rapporto di schiavitù non dura quasi mai tutta la vita della vittima, ma tende a colpire soprattutto le fasce di età giovane. Sono infatti molte le fonti a sostenere che gli schiavi siano in buona parte dei minorenni.
Mezzi di pressione:
Per lo sfruttatore attivo nei paesi occidentali, oggi la maniera più efficace per sostenere il rapporto di schiavitù è probabilmente la minaccia di violente ritorsioni contro i parenti rimasti in patria. Va inoltre detto che ancor oggi i debiti vengono usati come mezzo di pressione nei confronti della vittima.Ovviamente, se nell'antichità la schiavitù era spesso il normale risvolto dell'incapacità di pagare un regolare debito, oggi la schiavitù si basa abbastanza sistematicamente su accordi di prestito abusivi, in quanto è in pratica impossibile estinguere il debito.
In Italia, il legislatore è intervenuto in favore delle vittime. Fra i provvedimenti iniziati, si ricorda la Legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone".

Ma con l'avvento degli ultimi governi in Italia...
La schiavitu' è di moda !!

E parlarne qui sarebbe troppo lungo,
ma l'importante è parlarne, non fingendo che vada "tutto bene" !!


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