In ottemperanza a quanto definito con circolare del MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, n. 0035819 del 14 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, a decorrere dalla rata di ottobre 2011 sono stati effettuati nel sistema SPT ulteriori interventi in applicazione dell'art. 9, comma 2, D.L. 78/2010. In particolare, a parziale modifica di quanto comunicato con messaggio n. 181 del 29 dicembre 2010, la determinazione del trattamento economico complessivo lordo verrà effettuata assicurando che, ai fini della riduzione, si faccia riferimento al trattamento spettante in ragione d'anno.
Inutile specificare il gennaio di quale anno
Pertanto per le iscrizioni con vigenza inferiore all'anno, nel caso ad esempio di assunzione a metà anno, la riduzione verrà comunque applicata in quanto il trattamento economico complessivo è dato dallo stipendio mensile per 12, ferma restando l'applicazione della ritenuta mensile per il solo periodo di effettiva vigenza. Al riguardo si anticipa che, con messaggio di posta elettronica inviato dalla casella Uff5DCSII.DAG@tesoro.it, sarà trasmesso, per gli opportuni interventi a carico di codesti Uffici, l'elenco del personale cessato nel corso del 2011 con conguagli a debito per trattamento economico lordo superiore a euro 90.000, in base alla nuova modalità di calcolo. L'applicazione della ritenuta mensile RR1 e/o RR2 applicata fin dalla prima mensilità assicurerà la distribuzione della riduzione su tutto l'anno. Per la regolarizzazione del periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2011 si è provveduto ad applicare un'unica ritenuta mensile RR1 e/o RR2 da ottobre a dicembre, al netto di quanto già eventualmente recuperato allo stesso titolo fino a settembre, nel rispetto comunque del quinto dello stipendio. Con riferimento alla rideterminazione del trattamento economico complessivo in anni successivi rispetto a quello di riferimento, come ribadito nella circolare IGOP stessa, saranno sempre possibili conguagli futuri. Sempre in linea con le indicazioni della RGS, ai fini della determinazione del trattamento da sottoporre a riduzione, sono considerate di competenza dell'anno in cui vengono erogate le somme accessorie, che sono liquidate nell'anno successivo rispetto all'anno in cui sono effettuate le prestazioni a cui si riferiscono; pertanto tali emolumenti sono imputati al trattamento economico dell'anno in corso anche nel caso in cui siano corrisposti a tassazione separata. Si fa presente inoltre che, a seguito delle indicazioni fornite dall'IGOP con nota prot. n. 0081626 del 26 luglio 2011, sono stati esclusi dall'applicazione della norma in oggetto i Ministri e i Sottosegretari, codici qualifica LL95, LL96, LL97, LL98, in quanto tale personale ricopre una carica politica e non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Sulla mensilità di novembre 2011, per detto personale, si darà corso al rimborso di quanto trattenuto in applicazione del D.L. 78/2010 art. 9 comma 2.La parte che interessa maggiormente noi cittadini, dopo i vari discernimenti tecnici esposti nel documento, è l'ultima. Nella quale si fa presente che Ministri e sottosegretari non sono dipendenti pubblici. Anzi, sono praticamente dei precari: "tale personale non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente".
Quel che valeva questa estate adesso non vale più. Però sono stati corretti: lo hanno fatto presente.