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Si può uscire dalla UE (Unione Europea) e dall’Euro (Eurolandia)?

Da Mrinvest

Si può uscire dalla UE (Unione Europea) e dall’Euro (Eurolandia)?Il salvataggio della Grecia è costato 110 miliardi di euro ad opera della UE (Unione Europea) e del FMI (Fondo Monetario Internazionale). Ad essi va aggiunto il collegato fondo di stabilizzazione da 750 miliardi di euro. Esiste inoltre la concreta possibilità che i soldi prestati alla Grecia non vengano più restituiti.
Per quale motivo abbiamo dovuto (noi italiani, come i tedeschi, i francesi, ecc.) fare sacrifici per salvare i conti pubblici di un Paese che negli ultimi anni ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, falsificando per di più i dati del bilancio statale? In tale occasione in molti si sono chiesti perchè la Grecia non sia stata espulsa dall’Euro (Eurolandia) e abbandonata alla sua sorte.
In effetti ci sono delle regole ben precise per l’uscita di uno Stato

dall’Eurozona e da Eurolandia.

Uscita di uno Stato dall’Unione Europea. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, afferma per la prima volta, in modo espresso, il diritto di ogni Stato di uscire dalla UE (art. 50), facoltà prima non prevista negli altri Trattati europei. La procedura di recesso impone allo Stato che vuole abbandonare l’Unione Europea, di comunicare la scelta al Consiglio UE. A questo punto si apre un negoziato tra Unione e Stato membro, che si conclude con un accordo che fissa le modalità del recesso, con una delibera adottata a maggioranza dal Consiglio e approvata dall’Euro-Parlamento. Sono ammessi ripensamenti. In tal caso lo Stato dovrà sottoporsi di nuovo alle ordinarie procedure di adesione.

Uscita di uno Stato dall’Euro. Il Trattato di Lisbona non prevede la possibilità, per uno Stato, di recesso dall’ Euro. L’unica possibilità di un recesso dall’Euro è quella di utilizzare la clausola d’uscita dall’intero Trattato, cioè da Eurolandia. Non è nemmeno prevista la facoltà di espulsione di uno Stato dall’Euro. Il Consiglio UE infatti può solo trasmettere raccomandazioni allo Stato membro qualora verifichi l’esistenza di un disavanzo eccessivo. Inoltre anche nel caso in cui il Paese disattenda le raccomandazioni, il Consiglio può solo intimargli di adempiere alle misure entro un termine stabilito ed applicare sanzioni.


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