Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network e coordinatrice della Sezione “Risarcimento danni”
La domanda di riarcimento danni a seguito di sinistro stradale è da considerarsi valida anche se è il danneggiante ad aver inviato la lettera alla propria Compgania Ass.ce.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, 3^ Sez. civile, con la sentenza depositata in data 05.05.2011. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la “ratio” dell’art. 22 L. n. 990/1969 – trasfuso nell’art. 145 del D.L. n. 209 del 07.09.2005 – è quella di concedere alla Compagnia che assicura il veicolo presunto danneggiante uno “spatium deliberandi” per valutare se, nel caso concreto, è opportuno giungere ad una definizione bonaria della controversia in sede stragiudiziale, evitando un processo che comporti un maggiore dispendio economico. La ratio sopra citata è rispettata anche nell’ipotesi in cui la Compagnia Ass.ce sia venuta a conoscenza del sinistro stradale mediante l’invio di lettera da parte del proprio assicurato, presunto danneggiante; sono ammessi atti “equipollenti” a quelli previsti dalle norme sopra citate.Il principio di diritto espresso nella sentenza in commento è conforme a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22883 del 30.10.2007. Nel provvedimento appena indicato, infatti, i Giudici di legittimità hanno precisato che la “ratio” dell’art. 22 L. 990/69 è quella di “favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento, per cui se ne è ritenuta l’applicabilità, anche nell’ipotesi di sola azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile del danno“.
E’ fondamentale che la lettera sia inviata a mezzo di raccomandata A/R – come prescrive l’art. 22 L. 990/69 cit.-, che sia descritto il sinistro, sia comunicata la volontà del danneggiato di essere risarcito e l’Assicurazione sia messa in grado di valutare la responsabilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria. Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli affinchè decida sulla base del principio di diritto enunciato nella sentenza. Roma, 7 maggio 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA