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Storie di ‘ndrangheta in Valle d’Aosta (3°parte)

Creato il 01 marzo 2014 da Patuasia

Operazione “Lenzuolo”: foto del rituale di ’ndrangheta nel bar Ponte Romano, ma archiviazione per tutti gli indagati!

Sul piano processuale, si pone innanzitutto un problema di competenza territoriale, in quanto l’indagine è iniziata alla fine del 2000 dalla Procura di Reggio Calabria (RC). Il pm di questa città riteneva che il “locale” di Aosta costituisse una propaggine delle cosche operanti in RC, ma il Gip di RC ne rigettava l’istanza, ritenendo invece che “l’associazione oggetto di indagini fosse strutturalmente radicata in VDA e dunque un’autonoma ed originale cosca operante in quel territorio”. Risolto dunque in favore di Torino il conflitto di competenza con la procura di RC, nel merito delle accuse il pm torinese, dott. Padalino, ha ritenuto che “gli elementi acquisiti non consentono di ipotizzare la sussistenza di un quadro probatorio sufficiente a condurre ad un’affermazione di responsabilità a carico degli indagati”.

La sua conseguente richiesta di archiviazione rivolta al Gip, dott.essa Gambardella, è stata all’origine del decreto di archiviazione del procedimento nei confronti di tutti gli indagati. La parte più interessante del decreto è contenuta nell’ultimo capoverso, nel quale si sostiene che alle accuse manca il requisito contenuto nel comma III dell’art. 416 bis, ossia il vincolo associativo di associazione mafiosa.

Per capire meglio il senso del decreto di archiviazione, giova qui ricordarne il testo:

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione [...] L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o di materiali esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono da un terzo alla metà.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’ impiego.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Emerge in questo caso una interpretazione giuridica ribadita anche in seguito dalla magistratura torinese. Ci riferiamo alla clamorosa assoluzione, in primo grado, dei 16 imputati dell’inchiesta Albachiara, posteriore di alcuni anni rispetto all’operazione “Lenzuolo”. In proposito,commentando la sentenza, ha così scritto Alberto Gaino, autorevole ed espertissimo cronista torinese di “giudiziaria”: 

la prova dell’esistenza di un “locale” di ’ndrangheta non è sufficiente per ritenere i suoi componenti un pericolo pubblico […] non basta l’export del marchio della ’ndrangheta in aree geografiche lontano dalla Calabria per individuarvi il pericolo di un’associazione distaccata di stampo mafioso rispetto al nuovo territorio. Ne va provata la forza intimidatrice”.

Tuttavia sul tema dell’esistenza della ’ndrangheta come fenomeno criminale unitario, ossia del fatto che la ’ndrangheta, aldilà delle articolazioni regionali, sia “una ed una sola”, ci pare opportuno sommessamente ricordare la sentenza del Gup del tribunale di RC, Giuseppe Minutoli, emessa nel 2012:

La ’ndrangheta non può essere vista in maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuariamente (pur se a volte periodicamente), ma come un arcipelago che ha una sua organizzazione coordinata e organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole. L’unitarietà, a differenza di quanto è stato giudizialmente accertato per la mafia siciliana, fa pienamente salva la persistente autonomia criminale delle diverse strutture territoriali”. (roberto mancini).


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