Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Sezione “Risarcimento danni”
L’ accoglimento dell’iscrizione di un alunno/a (e la conseguente ammissione) fa sorgere, in capo all’amministrazione scolastica, un generale obbligo di protezione del medesimo durante la fruizione della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, da esplicarsi mediante l’impiego di personale docente e non docente, la messa a disposizione di locali e spazi adeguati e l’adozione di tutte le misure idonee a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità di coloro che sono stati “affidati”.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale pressochè consolidato nell’ultimo decennio (cfr., ex multis, Cass. Civ. S.U. n. 9346 del 2002; Cass. Civ. n.16947 del 2003) nell’ipotesi di danni subiti dagli alunni durante il tempo nel quale devono essere sorvegliati dal personale della scuola si possono configurare due tipi di responsabilità a carico del Ministero della pubblica Istruzione:
- responsabilità contrattuale, quando fondamento della domanda è lo specifico obbligo di sorveglianza dell’autore del danno ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. (c.d. culpa in vigilando);
- responsabilità extracontrattuale, quando fondamento della domanda è il generico dovere di non recare danno ad altri.
Il danneggiato ha la possibilità di far valere entrambe le responsabilità, o una soltanto di esse.
In materia si è pronunciata, recentemente, la Corte di Cassazione, 3^ Sez. Civile, con la sentenza n. 3680 del 15.02.2011, precisando che “nelle controversie per il risarcimento danni da lesioni provocate dall’aggressione di un cane incustodito, nei locali e pertinenze (come nel caso di specie il cortile antistante l’edificio scolastico) messi a disposizione dalla scuola, l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’amministrazione ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l’accesso a terzi“.
Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, una studentessa di 17 anni si trovava nel cortile della scuola e si accingeva ad uscire al termine delle lezioni, allorquando veniva morsicata ad una mano da un cane incustodito e senza museruola.
In questi casi, a parere della Suprema Corte si applica il regime probatorio previsto dall’art. 1218 cod. civ. – a norma del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” – perchè tra insegnante e allievo si instaura un vero e proprio vincolo negoziale, che comporta a carico del primo sia l’obbligo di istruire ed educare che quello di proteggere e vigilare, anche al fine di evitare che l’alunno provochi un danno a se stesso (vedi Cass. Civ. S.U. n. 9346 del 2002 cit.).
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, invitando quest’ultima ad un riesame della fattispecie alla luce dei principi espressi nella sentenza in commento.
Roma, 25.02.2011 Avv. Daniela Conte
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