Sulla carcerazione preventiva
24 ottobre 2013 di Dino Licci
Enzo Tortora al momento del suo arresto il 17 giugno 1983 (eseguito a Roma) con l’accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico basata su affermazioni di pentiti. Dopo essere stato condannato nel 1984 a 10 anni di carcere, il 15 settembre 1986 viene assolto con formula piena dalla Corte d’appello di Napoli. (da Wikipedia)
Oggi che il presidente Napolitano catalizza l’opinione pubblica sul problema del sovraffollamento carcerario, mi torna alla mente che per il caso”Tortora” e l’errore giudiziario che lo riguardò, nessuno ha pagato e un brivido mi corre lungo la schiena. Nel 1971 Nanni Loy stigmatizzò il problema della carcerazione preventiva con un film, “Detenuto in attesa di giudizio”, che valse ad Alberto Sordi un premio Donatello come migliore attore protagonista. Oggi che il problema ritorna attualissimo, mi sembra il caso di ricordare la celebre frase “In dubio pro reo” contenuta già nel Digesto giustinianeo (D.50.17.125) come esortazione verso i giudici, quando non v’è certezza di colpevolezza, di accettare il rischio di assolvere un colpevole piuttosto che rischiare di condannare un innocente.
Mi rendo conto che talvolta la carcerazione preventiva si renda necessaria ( pericolo di fuga, reiterazione del reato, ecc.) ma, data la presunzione d’innocenza prevista dalla nostra costituzione (Art.27.2), non è assurdo che un imputato “sconti” una pena che potrebbe non essergli comminata assieme a detenuti certamente colpevoli? Non si potrebbero i presunti innocenti isolare in luoghi diversi dal carcere comune, visto che, oltretutto, la limitazione di libertà è un marchio che ti segna per tutta la vita? E si può ricorrere alla carcerazione preventiva per spingere un imputato a confessare? Non è forse questa una forma di tortura contro la quale Cesare Beccaria scrisse il celebre saggio “Dei delitti e delle pene”?
Credo si debba fare a questo punto un passo indietro chiedendoci se una pena debba essere comminata come punizione o come prevenzione: “ Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur” (nessun uomo avveduto punisce perché si è peccato ma perché non si pecchi) ci ricorda Seneca parafrasando Platone e questa verità dovremmo tutti scolpircela in testa. Non si può tenere libero un pericoloso criminale solo perché deve scontare la pena, ma perché bisogna salvaguardare la società dalla sua latente pericolosità. Vista da questa ottica la carcerazione non dovrebbe essere luogo di tormento ma di isolamento e la carcerazione preventiva dovrebbe garantire il rispetto per chi potrebbe risultare innocente dopo i tre gradi di giudizio che la nostra società garantista ha previsto. Con lo stesso metro però bisognerebbe vigilare che una pena comminata dopo i tre gradi di giudizio, venga effettivamente scontata sennò assisteremmo al paradosso che un innocente paghi preventivamente una pena non commessa ed un colpevole se la cavi con un periodo di detenzione inferiore a quanto deciso in tribunale.