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TARSU, TIA 1, TIA 2 e il rimborso dell’IVA. Nel segno del contradditorio le sentenze per i rimborsi

Creato il 18 marzo 2012 da Firenze5stelle @firenze5stelle

AGGIORNAMENTO del precedente post: Chiedere il rimborso dell’Iva sulla tassa rifiuti … si puo’ fare

Tia1, Tia2 o Tarsu: in nessun caso si paga l’Iva.

 A chiarire la vicenda è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 dello scorso 9 marzo.

In aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010. Con quest’ultimo documento di prassi, le Finanze avevano tentato di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006).

La Corte ha stabilito che la tassa sui rifiuti è di fatto un’imposta e come tale non deve essere assoggettata a Iva.

 Da oggi, quindi, è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato: c’è tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 marzo

 Non riceveranno alcuna richiesta di rimborso i Comuni che hanno mantenuto la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) perché in questo caso non è stata applicata l’Iva. 

Come chiedere il rimborso. L’istanza di rimborso, che vale per Tia1 e Tia2, dovrà essere inviata al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva e solo nel in cui la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l’istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo.

TARSU, TIA 1, TIA 2 e il rimborso dell’IVA. Nel segno del contradditorio le sentenze per i rimborsi
 La macchina delle associazioni dei consumatori si sta muovendo in questi giorni per chiedere il rimborso, offrendo i loro servizi e le loro consulenze. Dispongono di modelli per chiedere il rimborso, “offerti” sulla base di un lauto corrispettivo da alcune a titolo completamente gratuito da altre.

 Detto ciò si deve accertare che nelle proprie bollette sia stata addebitata l’Iva e che quindi è stata versata. Se così fosse, si chiede alla società che gestisce il servizio dei rifiuti, di sospendere dalla prossima bolletta utile, l’applicazione dell’Iva al 10% e contestualmente si chiede il rimborso dell’Iva versata e non dovuta.

Il rimborso, come sancito dalla Corte Cassazione, dovrà erogato, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione dal gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva oppure dal Comune, nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata da quest’ultimo.

Riepilogando:

A partire dal 1999 molti Comuni hanno sostituito la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani con la Tariffa di Igiene Ambientale, come definito dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999.

Le principali differenze tra TARSU e TIA riguardano:

- il calcolo del contributo che, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da una quota fissa del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, e calcolata, cioè, in base ai rifiuti effettivamente prodotti.

Con il passaggio da “tassa” a “tariffa”, nei comuni dove è avvenuto, hanno applicato su quest’ultima l’IVA al 10%.

Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2009, la maggior parte dei comuni coinvolti continuano tuttora ad applicare impropriamente l’IVA. 

Dopo la sentenza della Corte decine di migliaia di cittadini hanno avanzato domanda per la richiesta di cessazione dell’assoggettamento all’IVA della TIA nonché per la restituzione di quanto illegittimamente pagato da quando è avvenuto il passaggio da TARSU a TIA nelle città o comuni interessati.

La Tia2 è stata dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Smentita dall’ultima pronuncia della Cassazione.

Il Governo ha tergiversato a lungo, cambiando nome alla TIA da Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) in Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) ai sensi del D.lgs. 152/2006, etichettandola come “prestazione di servizio” su cui è applicabile l’IVA. Ovvero, come cambiare solo il nome senza cambiare la sostanza.

La nuova TIA2 (Tariffa Integrata Ambientale), però, in assenza del regolamento attuativo, è applicabile per legge sulla base del regolamento attuativo della vecchia TIA (sulla quale l’IVA è illegittima).

Secondo quanto indicato dall’ANCI, si stima che i rimborsi per le famiglie ammontino a 993 milioni di Euro.

Ad esempio: per una famiglia che paga 250 Euro all’anno di TIA, quindi, la restituzione corrisponderebbe a 25 Euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA.

Sono oltre 6 milioni le famiglie (pari a circa 17 milioni di cittadini) residenti in ben 1182 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA di troppo sulla tassa sui rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto

Quest’ultima sentenza  va ad aggiungersi alla cospicua mole di sentenze di vario grado prodotte in Italia dal 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le

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istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato.

Sono seguite altre sentenze di segno contraddittorio. L’ultimo pronunciamento della Cassazione dà un nuovo importante argomento da utilizzare nell’istanza di rimborso.

Ma le sentenze non sono legge, pertanto la restituzione dei soldi non sarà automatica.

Con la manovra di dicembre il nuovo Governo sembra aver dato un colpo di spugna alla questione complessa di Tarsu, Tia1 e Tia2, mandandole tutte in pensione. Infatti, a partire dal 2013 dovrebbe nascere un nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi che sostituisce le vecchie tariffe. La legge istitutiva parla di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a Iva,

 Fonti e approfondimenti:

IL SOLE 24 ORE: Tassa rifiuti, Iva rimborsabile

Comunicato stampa della Federconsumatori: http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20120312122615&t=news

http://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/rimborso-iva-sulla-tassa-rifiuti-dopo-il-no-definitivo

http://www.contribuenti.it/

 http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=2009102911021

http://www.anadma.it/doc/LettereVarie/ManualeModuloTarsu.pdfModulo – A.NA.D.MA.


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