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Terremotati dell'Emilia: da settembre si torna a pagare le tasse

Creato il 23 agosto 2012 da Paopasc @questdecisione
Terremotati dell'Emilia: da settembre si torna a pagare le tasseE' durata poco la tregua per i terremotati dell'Emilia che stanno affrontando in questi mesi una faticosa ricostruzione. Già dal 30 settembre scade la sospensione dei versamenti   tributari, ciò significa che si torna a pagare come tutti gli altri e si avrà tempo fino al 30 novembre per regolarizzare gli adempimenti del periodo del terremoto (dal 20 maggio all'8 giugno). Si chiarisce che la sospensione permane per chi dichiari la casa d'abitazione o l'azienda come non agibili. Infine, bontà loro, l'Agenzia prenderà in considerazione la possibilità di non applicare le sanzioni per ritardato pagamento, ma non è garantito.
Insomma, per il Governo l'emergenza è passata e si deve tornare a pagare (come se non bastassero le calamità naturali). Si oppone a questa scelta anche la regione Emilia-Romagna [qui comunicato] che chiede lo spostamento della scadenza dal 30 settembre al 30 novembre e per chi ha ancora problemi abitativi al 30 giugno 2013. I presidenti delle tre regioni coinvolte dal terremoto, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, hanno scritto una lettera in tal senso a Monti e Grilli, per ottenere queste (come minimo) dilazioni di pagamento. La mia idea è che queste mancate risorse le si reperiscano spostando (o eliminando) il contributo ai gruppi consiliari regionali, che dovrebbe essere un bel gruzzoletto. Ma va a toccare i soldi ai politici...
Questo il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, che poi ne farà anche un altro, sulla scorta delle proteste scatenatesi nel frattempo, per chiarire che l'Agenzia non fa altro che applicare i provvedimenti del Governo.
Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto  
Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n. 74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2012. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all’elenco allegato al citato Dm. La sospensione rimane confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale. Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta. Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più dettagliate istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in commento. Nelle more di tali provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti e versamenti. 

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