Ticket sanitari e tutela della privacy del paziente.

Creato il 21 novembre 2011 da Cindi
By Luca Zenarolla

Con l’entrata in vigore della legge 15 luglio 2011, n.111, nella parte in cui ha ripristinato l’efficacia dell’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni) sono cominciate a pervenire numerose segnalazioni al Garante con le quali si lamentava che alcune regioni, per accertare la condizione reddituale o comunque di esenzione dei cittadini, richiedono agli utenti apposite autocertificazioni sulla fascia di reddito di appartenenza, ai fini dell’applicazione del ticket sanitario, con modalità tali da non garantire la riservatezza degli interessati.Alcune Regioni, infatti, in seguito alla manovra economica 2011, avevano deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, differenziando invece il ticket richiesto in base alla fascia di reddito familiare. Le modalità adottate, però, non riuscivano a garantire un’adeguata protezione dei dati personali dei pazienti. Per usufruire delle esenzioni sul ticket, essi erano costretti a comunicare “informazioni delicate” come quelle relative al reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto.

Per ovviare a questi problemi, il Sistema tessera sanitaria provvederà a rendere disponibili alle aziende sanitarie locali e ai medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale il codice regionale teso a identificare (non in chiaro) la fascia di reddito di appartenenza di ogni assistito, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

In pratica il medico, nel compilare la prescrizione medica, riporterà l’eventuale codice regionale indicativo della fascia di reddito ai fini del pagamento del ticket regionale, annullando invece la casella contrassegnata con la lettera “N” – riportata sulla medesima prescrizione – nel caso in cui l’interessato abbia diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

In conclusione, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del medesimo decreto, le strutture erogatrici prestazioni sanitarie applicheranno il ticket previsto unicamente sulla base del codice regionale indicato sulla ricetta e non, invece, sulla base della dichiarazione dell’interessato o di un suo familiare (prevista invece dall’articolo 8, comma 16, della legge 1993, n. 537).

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