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Trasmissione telematica dei certificati di malattia

Creato il 25 settembre 2010 da Pps @ppsposato
Trasmissione telematica dei certificati di malattiaE' ormai completamente operativo, dopo un un periodo di 3 mesi con qualche difficoltà, il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia; il servizio consente di automatizzare e digitalizzare l’intero processo, che portava alla stesura dei certificati di malattia o degli attestati di malattia da parte del medico e si concludeva con la trasmissione, a cura del lavoratore, dei certificati all’INPS e degli attestati ai rispettivi datori di lavoro.
L’INPS, oggi, mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati di malattia ricevuti dai medici, attraverso due opzioni:
  1.  accesso diretto ai sistemi informatici dell'INPS;
  2.  invio automatizzato degli attestati di malattia alle caselle di posta elettronica certificate (PEC) dei datori di lavoro.
L'INPS, a questo proposito, con circolare n. 119 del 7 settembre 2010, ha chiarito che la richiesta d'invio degli attestati di malattia tramite posta elettronica, deve essere inoltrata, utilizzando lo stesso indirizzo di posta certificata al quale dovranno essere recapiatti i documenti inviati dai medici. La richiesta va inoltrata all'indirizzo di posta certificata delle sedei INPS di competenza; gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono reperibili sul sito internet dell'istituto.
Le aziende devono comunicare, nel messagggio, la propria matricola INPS e possono abbinare, se necessario, al loro indirizzo PEC, più matricole inps riferite alla stessa azienda.
Grazie all’attivazione di tale servizio i lavoratori sono esonerati dall’obbligo di trasmettere, tramite raccomandata A/R, o di recapitare, direttamente ai propri datori di lavoro, i previsiti attestati di malattia entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. In capo ai lavoratori resta fermo l’obbligo di segnalare tempestivamente, ai rispettivi datori di lavoro, la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i previsti controlli medico-fiscali.

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