Trasparenza PA, vale anche per piani regolatori e varianti urbanistiche

Creato il 19 febbraio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il 15 febbraio è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica amministrazione, decreto che attua i commi 35 e 36 della Legge anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190), introducendo alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli.

Rispetto al testo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio “sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e delle varie componenti della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni)”, dichiara Palazzo Chigi.

Trasparenza su piani regolatori, varianti urbanistiche e appalti
Il provvedimento introduce l’obbligo di pubblicità dei dati e documenti in possesso delle PA, tra i quali gli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche.
Per quanto riguarda le gare di lavori, servizi e forniture, il testo prevede alcuni obblighi per aumentare il livello di trasparenza negli appalti. Viene introdotto in particolare l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di pubblicare sul loro sito internet, per ciascun contratto comunque assegnato il bando, la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura proponente, l’oggetto del bando e dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.

Le stazioni appaltanti devono pubblicare anche i dati relativi ai contratti di importo inferiore ai 20.000 euro e, solo per i lavori, il verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori.
Tutte le informazioni vanno raccolte, entro il 31 gennaio, in tabelle riassuntive liberamente fruibili secondo un formato che permetta a chiunque di analizzare e rielaborare i dati, anche a fini statistici.

C’è una novità in particolare rispetto alla versione del 22 gennaio: è stato introdotto l’obbligo di trasmissione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di tutte le informazioni pubblicate sui siti internet delle stazioni appaltanti.

Quali sono le sanzioni?
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità comunicherà alla Corte dei Conti la lista delle amministrazioni non conformi. Le sanzioni possono arrivare fino a 51.545 euro.

Pubblicazione dei tempi e costi delle opere pubbliche completate e private
Secondo modelli standard indicati dall’Avcp, le PA devono pubblicare le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche che sono state completate.
L’obbligo di pubblicazione in una specifica sezione del sito internet del Comune non solo le opere pubbliche ma anche le procedure per i lavori privati e i provvedimenti urgenti adottati in caso di catastrofi naturali, con l’indicazione delle motivazioni alla base delle deroghe.

È previsto anche un’indicatore di tempestività dei pagamenti, che introduce anche l’obbligo della pubblicazione, ogni anno, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato.


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