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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [13]

Creato il 14 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [13]

SPAZIO
142) È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente:«Articolo 172 bis1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.».

AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)
143) L'articolo 174 è così modificato:a) al paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:«— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.»;b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell'Unione»;c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.144) L'articolo 175 è così modificato:a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.»;b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «In altri settori ...» sono soppressi e il secondo comma è sostituito dal testo seguente:«Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.»;c) al paragrafo 4, i termini «... talune misure di carattere comunitario, ...» sono sostituiti da «... talune misure adottate dall'Unione, ...»;d) al paragrafo 5, i termini «il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni» sono sostituiti da «tale misura prevede disposizioni ...».
TITOLI SPOSTATI
145) Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e 181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164). L'articolo 178 è abrogato.146) Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI» e l'articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato come indicato al punto 166).
ENERGIA
147) Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti:«TITOLO XX: ENERGIAArticolo 176 A1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2, lettera c).3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.».
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