TURISMO
148) Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti:«TITOLO XXI: TURISMOArticolo 176 B1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».PROTEZIONE CIVILE
149) Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti:«TITOLO XXII: PROTEZIONE CIVILEArticolo 176 C1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione è intesa a:a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».
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