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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [15]

Creato il 16 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [15]
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA150) Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti:«TITOLO XXIII: COOPERAZIONE AMMINISTRATIVAArticolo 176 D1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.».ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE151) All'articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi.152) All'articolo 186, la parte di frase finale «... sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «... è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 187.».153) All'articolo 187, i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti da «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.».AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE154) È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE» e contenente i titoli e capi seguenti:Titolo I: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'UnioneTitolo II: Politica commerciale comuneTitolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitarioCapo 1: Cooperazione allo sviluppoCapo 2: Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terziCapo 3: Aiuto umanitarioTitolo IV: Misure restrittiveTitolo V: Accordi internazionaliTitolo VI: Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'UnioneTitolo VII: Clausola di solidarietàDISPOSIZIONI GENERALI155) Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti:«TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONEArticolo 188 AL'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.».   Vai al prossimo articolo   Trattato di Lisbona – Home Page

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