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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [16]

Creato il 17 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [16]

POLITICA COMMERCIALE COMUNE
156) È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la denominazione del titolo IX della parte terza.157) È inserito l'articolo 188 B, che riprende il testo dell'articolo 131 con le modifiche seguenti:a) il primo comma è sostituito dal seguente:«L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 23 a 27, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.»;b) il secondo comma è soppresso.158) È inserito l'articolo 188 C, che sostituisce l'articolo 133:«Articolo 188 C1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo V della parte terza e all'articolo 188 N.6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.».

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
159) È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO».160) È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del titolo XX della parte terza.161) È inserito l'articolo 188 D, che riprende il testo dell'articolo 177 con le modifiche seguenti:a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:«1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.»;b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.162) È inserito l'articolo 188 E, che riprende il testo dell'articolo 179 con le modifiche seguenti:a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.»;b) è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:«2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea e all'articolo 188 D del presente trattato. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.»;c) l'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e l'attuale paragrafo 3 è soppresso.163) È inserito l'articolo 188 F, che riprende il testo dell'articolo 180 con le modifiche seguenti: all'inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni,...».164) È inserito l'articolo 188 G, che riprende il testo dell'articolo 181; la seconda frase del primocomma e il secondo comma sono soppressi.
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
165) È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza.166) È inserito l'articolo 188 H, che riprende il testo dell'articolo 181 A con le modifiche seguenti:a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 188 D a 188 G, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.»;b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.»;c) al paragrafo 3, primo comma, seconda frase, la parte di frase finale «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.167) È inserito il nuovo articolo 188 I seguente:«Articolo 188 IAllorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.».
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