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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [18]

Creato il 19 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [18]

ACCORDI INTERNAZIONALI
170) Dopo l'articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI».171) È inserito l'articolo 188 L seguente:«Articolo 188 L1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.».172) È inserito l'articolo 188 M, che riprende il testo dell'articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito da «paesi terzi».173) È inserito l'articolo 188 N, che sostituisce l'articolo 300:«Articolo 188 N1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 188 C, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:i) accordi di associazione;ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 188 H con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimitàanche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.».174) È inserito l'articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 111, con le modifiche seguenti:a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:«1. In deroga all'articolo 188 N il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.».Al secondo comma, la parte di frase «su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di ...» è sostituita da «su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di ...»;b) al paragrafo 2, i termini «valute non comunitarie» sono sostituiti da «valute di Stati terzi»;c) al paragrafo 3, nella prima frase del primo comma, il rinvio all'articolo 300 è sostituito dal rinvio all'articolo 188 N e il termine «Stati» è sostituito da «Stati terzi» e il secondo comma è soppresso;d) il paragrafo 5 diventa paragrafo 4.


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