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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [20]

Creato il 21 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [20]

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

177) La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE».
PARLAMENTO EUROPEO
178) L'articolo 189 è abrogato.179) L'articolo 190 è così modificato:a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi e i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2;b) il paragrafo 4, che diventa paragrafo 1, è così modificato:i) al primo comma, i termini «... volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto ...» sono sostituiti da «... volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto ...»;ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:«Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.»;c) al paragrafo 5, che diventa paragrafo 2, i termini «, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo».180) All'articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano...» e i termini «di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo».181) All'articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.»182) L'articolo 193 è così modificato:a) al primo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono»;b) il terzo comma è sostituito dal seguente:«Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.».183) L'articolo 195 è così modificato:a) al paragrafo 1, primo comma, i termini iniziali «Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce ...» sono sostituiti da «Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce ...»; nella parte di frase finale, i termini «... e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni» sono sostituiti da «... nell'esercizio delle sue funzioni» ed è aggiunta l'ultima frase seguente: «Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.»;b) al paragrafo 2, primo comma, il termine «nominato» è sostituito da «eletto»;c) al paragrafo 3, i termini «da alcun organismo» sono sostituiti da «da alcun governo, istituzione, organo o organismo»;d) al paragrafo 4, i termini «..., di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, ...» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo ...».184) All'articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono».185) L'articolo 197 è così modificato:a) il primo comma è soppresso;b) il secondo comma è sostituito dal seguente:«La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.»;c) il quarto comma è sostituito dal seguente:«Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.».186) All'articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso.187) All'articolo 199, secondo comma, i termini «... condizioni previste da detto regolamento» sono sostituiti da «... condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.».188) All'articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente:«Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.».
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