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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [27]

Creato il 28 novembre 2010 da Tnepd

Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [27] ORGANI CONSULTIVI
246) Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4: «CAPO 3: GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE Articolo 256bis 1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. 2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. 3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta. 4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. 5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.».
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
247) Gli articoli 257 e 261 sono abrogati. 248) All'articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.». 249) L'articolo 259 è così modificato: a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I membri del Comitato sono nominati per cinque anni.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.». 250) All'articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». 251) L'articolo 262 è così modificato: a) al primo, secondo e terzo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio; b) al primo comma, i termini «sono tenuti a consultare» sono sostituiti da «consultano»; c) al terzo comma, i termini «e il parere della sezione specializzata» sono soppressi; d) il quarto comma è soppresso.
COMITATO DELLE REGIONI
252) L'articolo 263 è così modificato: a) il primo comma è soppresso; b) il terzo comma, che diventa secondo comma, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.»; c) al quarto comma, che diventa terzo comma, prima frase, i termini «su proposta dei rispettivi Stati membri» sono soppressi e il termine «quattro» è sostituito da «cinque»; nella quarta frase, i termini «al primo comma» sono sostituiti dai termini «all'articolo 256 bis, paragrafo 3»; d) l'ultimo comma è soppresso. 253) All'articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». 254) L'articolo 265 è così modificato: a) al primo, secondo, terzo e ultimo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio. b) al primo comma, il termine «due» è soppresso; c) il quarto comma è soppresso;
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