Web e Codice Penale: i reati che si commettono su Internet

Da Roberto Romano
Lo scorso Febbraio la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha diffuso alcuni interessanti dati sui reati più diffusi in Rete che vedono il coinvolgimento di minori.Secondo tali dati, un terzo (33%) delle denunce per cyberbullismo che hanno avuto come vittime dei minorenni con età tra i 14 e i 17 anni nel corso del 2013 erano relative al reato di diffamazione, il 22% erano per molestie e il 19% per minacce. Le ingiurie sono state oggetto dell 10% delle denunce, mentre il 12% ha riguardato il furto di identità su social network. Il 3% delle denunce, infine, ha riguardato la diffusione di materiale pedopornografico.Tutto spesso parte dalla convinzione, erroneamente diffusa, che attraverso Internet si possa mantenere l’anonimato, non si  venga rintracciati e ci si reputa al sicuro, invisibili dietro lo schermo di un computer o di uno smartphone. In realtà le cose non stanno assolutamente così: oggi Magistratura e Polizia hanno gli strumenti, tecnologici e normativi, necessari a compiere indagini anche a largo raggio, anche internazionali. Alcune  violazioni compiute attraverso il web sono già comprese o assimilabili in diversi articoli del Codice Penale, come ad esempio i reati connessi alla pedopornografia, ma molta strada c'è ancora da fare, affinchè il quadro normativo sia messo al passo con le risorse che il Web 2.0 ci mette a disposizione, nel bene e nel male.(Fonti: AGI, Wikipedia, Gianfranco Volpin)

Codice Penale ed Internet - gli articoli del C.P. più frequentemente violati in Rete

Articolo 600ter C.P. - Pedopornografia1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. »
Art. 615 Ter. C.P. – Accesso abusivo a sistema informaticoChiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni
Art. 494 C.P. – Sostituzione di personaChiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Art. 595 C.P. – DiffamazioneChiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516
Art. 594 C.P. - IngiuriaSe una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).
ART. 612 C.P. - MinacciaSe qualcuno viene minacciato.
ART. 660 C.P. - Molestia o disturbo alle personeSe qualcuno viene molestato in un luogo pubblico ovvero per telefono.
ART: 612bis C.P. - Stalking (atti persecutori)Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.


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