Nella determinazione dell’ assegno di divorzio a carico dell’ ex coniuge obbligato si può tener conto anche dell’eredità da quest’ultimo ricevuta dopo la separazione (che concorre a formare il reddito).
E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4285 del 03.03.2015.
Il provvedimento si segnala perchè coglie l’occasione per confermare un principio espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità.
La fattispecie è la seguente: Tizio ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze (che aveva confermato la sentenza di primo grado), che lo aveva condannato a pagare nei confronti dell’ex coniuge Caia di un assegno di divorzio determiato anche in base alle attuali condizioni economiche (ivi includendo una cospicua eredità ricevuta dopo la separazione).
La Suprema Corte parte dal presupposto che, secondo la consolidata giuriisprudenza di legittiimità, l’assegno di mantenimento in favore dell’ ex coniuge più debole economicamente ha la funzione di garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; uno dei criteri di determinazione, tuttavia, è costituito anche “… dalle attuali disparità di condizione economiche tra i coniugi….” (in proposito si cita, tra le altre, Cass. civ. n. 2156 del 2010).
I Giudici con l’ermellino aggiungono che “… le attuali condizioni economiche dei coniugi e il loro eventuale divario, costituiscono elemento di valutazione del giudice, ai fini della determinazione dell’ assegno divorzile…”.
A sostegno del principio appena enunciato, viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 23508 del 19.11.2010, nella quale viene precisato che “… l’acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell’ assegno divorzile . Ciò, tuttavia, non vuol dire che i beni in questione non debbbano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell’ assegno divorzile …. il reddito di entrambi i coniugi da stimarsi all’attualità ed in concreto tramite un adeguato accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella determinazione dell’ assegno di divorzio…. ” (vedi, tra le altre, anche Cass civ. n. 7117 del 2006).
La Suprema Corte – nell’ ordinanza che si commenta – precisa, ancora, che “… la valutazione in sede di divorzio non si limita a considerare gli elementi di novità, ma prevede un riesame autonomo della posizione economica dei coniugi…. Al di là delle affermazioni di principio, è proprio questa la valutazione effettuata dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e non illogica. Afferma il giudice a quo che il divario tra i coniugi si è addirittura accresciuto rispetto al periodo della separazione, e la posizione economica del marito è indubbiamente migliorata… “.
Sulla base delle precisazioni e motivazioni sopra descritte, la Corte di Cassazione ha rigetttato il ricorso di Tizio, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Roma, 05.03.2015
Avv. Daniela Conte
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