Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Sezione “Risarcimento danni”
L’ANAS, in qualità di Ente proprietario di strade aperte al pubblico, ha l’obbligo di sorvegliare lo stato di manutenzione delle stesse (in particolare degli strumenti di protezione, quali il guard rail); di conseguenza, nell’ipotesi di danno è comunque responsabile, a meno che non dimostri di avere potuto fare nulla per evitarlo (responsabilità per le cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.).
Nella fattispecie oggetto della sentenza n. 6537 della 3^ Sez. civile della Corte di Cassazione,depositata il 22 marzo 2011, Tizio , che si trovava a bordo della propria autovettura, a causa della forte velocità finiva contro il guard rail, che ne causava la morte.
I familiari agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma la domanda veniva rigettata in primo e in secondo grado.
I Giudici di legittimità precisano che “L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ferito o (ucciso) in un incidente stradale. La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche”. Dunque, “per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa – ed a maggior ragione per un’anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno…l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ,ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima -al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto- integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.
La funzione del guard rail, secondo quanto si legge nella sentenza, è quella di evitare che una condotta di guida non regolare possa portare un vecolo ad uscire dalla sede stradale; pertanto, nella fattispecie de quo sussiste la responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ., a carico dell’Ente proprietario della strada aperta al pubblico transito (a prescindere dalla sua estensione), in particolare quando la situazione di pericolo sia stata originata dalla struttura e/o da pertinenze connesse alla strada stessa.
Alla luce di queste motivazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di secondo grado.
Roma, 24 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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