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Cassazione: responsabile penalmente l'imprenditore che non mette gli estintori in tutta l'azienda

Da Avvdanielaconte
Cassazione: responsabile penalmente l'imprenditore che non mette gli estintori in tutta l'azienda L'imprenditore che non colloca idonei dispositivi antincendio in tutta l'azienda è responsabile penalmente in caso di infortuni sul lavoro.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, 4^ Sez. penale, con la sentenza depositata in data 07.09.2011.
Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, Tizio - titolare di una ditta di lavaggio di veicoli - non aveva collocato idonei dispositivi antincendio negli spazi esterni dell'azienda. Imputato per il reato di Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, previsto dall'art. 451 cod. pen., si difendeva dicendo negli spazi esterni - dove veniva eseguito il lavaggio dei mezzi - non era necessario collocare dispositivi antincendio perchè non venivano utilizzati materiali a rischio d'incendio.
La Suprema Corte ha precisato che lo scopo dell'art. 451 cod. pen. è quello di limitare i danni che dovessero derivare da disastri, incendi, infortuni sul lavoro - nell'ipotesi in cui si dovessero verificare tali eventi -. La norma appena citata prevede un reato di pericolo; pertanto, per la sua applicazione non è necessario che l'evento si verifichi in concreto.
I Giudici di legittimità aggiungono che - nell'ipotesi in cui per l'esercizio di una attività in sè pericolosa la legge prescriva l'adozione di misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dove la stessa si svolge - non può essere rimessa alla discrezionalità del titolare la decisione relativa ai luoghi nei quali sussiste il pericolo d'incendio e a quelli nei quali tale pericolo non sussiste; la scelta può essere, eventualmente, effettuata esclusivamente dall'organo tecnico che effettua il controllo e rilascia le relative autorizzazioni.
Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizio, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Roma, 7 settembre 2011   Avv. Daniela Conte
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