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Cellino/Leeds United: lealtà, correttezza e probità “in salsa inglese” e “in salsa italiana”

Creato il 03 dicembre 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato
Riceviamo e vi proponiamo una particolare analisi del caso Cellino dei nostri amici di Federsupporter, che su questi aspetti sono sempre "sul pezzo". Se vi interessa sapere cosa fanno o associarvi (parliamo di 20 euro all'anno, parte dei quali sono dati in beneficienza ad una Onlus), andate sul loro sito e fatevi un'idea.

Con mie note del 25 marzo e 7 aprile 2014 avevo commentato decisioni della Football League Inglese, corrispondente alla nostra Lega Calcio di Serie B, relative al possesso da parte del sig. Massimo Cellino dei requisiti di onorabilità necessari per detenere la proprietà e la dirigenza del Leeds United Football Club.

La predetta Football League, con decisione pubblicata il 24 marzo scorso, aveva stabilito che il sunnominato Cellino non era in possesso dei requisiti in parola, poiché condannato in primo grado dal Tribunale Penale di Cagliari per evasione fiscale.

Successivamente, con decisione pubblicata il 5 aprile scorso, su ricorso presentato dal sig. Cellino, l'Avv. Tim Kerr, Presidente della speciale Commissione, costituita nell'ambito della Football League, deputata a decidere su casi del genere, annullava quanto stabilito il 24 marzo scorso dalla stessa Football League, sulla base del fatto che, non essendo ancora state depositate all'epoca le motivazioni della sentenza del Tribunale di Cagliari, non era possibile, almeno a quel momento, stabilire se la condanna per il reato fiscale dipendeva da dolo specifico e diretto o solo da dolo generico ed eventuale.

Infatti, secondo l'Avv. Kerr, per l'ordinamento sportivo inglese, solo l'attribuzione del reato a dolo specifico e diretto integra una causa di mancanza di requisiti necessari per la detenzione del controllo e della direzione di una società di calcio inglese.

Tutto ciò premesso e considerato, la Football League, una volta ricevuta dal Tribunale di Cagliari una copia della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 18 marzo scorso, depositata con le relative motivazioni il 28 luglio scorso, alla luce di tali motivazioni, da cui, evidentemente, ha tratto la convinzione che il reato ascritto al sig. Cellino era da ritenersi attribuibile a dolo specifico e diretto e non generico ed eventuale, ha deciso, l'1 dicembre scorso, di sospendere il sunnominato, fino al 18 marzo 2015, dall'esercizio delle sue attività di proprietario e dirigente del Leeds United (il sig. Cellino avrà la possibilità di impugnare tale decisione entro 14 giorni dalla notizia della decisione stessa; l'eventuale impugnazione non sospende, peraltro, l'esecutività di quanto stabilito dalla Football League).

Come già evidenziato nelle mie citate note del 25 marzo e del 7 aprile scorsi, la cosa più paradossale è che le Istituzioni calcistiche inglesi, nel motivare le proprie decisioni, hanno fatto e fanno sempre riferimento a norme dell'ordinamento sportivo e calcistico italiano, quali: l'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e gli artt. 22 bis e 22 ter delle NOIF della FIGC.

Quelle medesime norme, cioè, più volte e continuativamente disattese e/o modificate, in corso d'opera, ad personam, dalle Istituzioni sportive e calcistiche nazionali, in modo da impedire che a taluno, avente un preciso nome, cognome e indirizzo, potessero, di volta in volta, applicarsi quelle norme poste, a parole, ma non in pratica, a tutela dell'onorabilità degli Organismi sportivi e attuative di quei " doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità " solennemente sanciti dall'ordinamento sportivo, in generale, nonché dall'ordinamento calcistico, in particolare.

Cosicché, il calcio italiano, anche in questa circostanza, non manca di fare la sua "bella figura".

Al massimo esponente del suddetto calcio, inibito per 6 mesi dal rappresentarlo, sia a livello europeo che mondiale, per comportamento discriminatorio, a esponenti apicali dello stesso calcio condannati per vari reati, anche in via definitiva, si aggiunge, infatti, ora anche il proprietario e dirigente italiano di un club inglese, il quale, ritenuto "dishonest" dalle Istituzioni calcistiche britanniche, ai sensi e per gli effetti di norme dell'ordinamento sportivo e calcistico italiano, è e sarebbe, viceversa, ritenuto del tutto "honest" dalle Istituzioni calcistiche nazionali chiamate a interpretare e applicare quelle stesse norme.

Solo in Italia, dunque, sembra che chi delinque possa legittimamente aspirare a ricoprire cariche sportive.

Una nostrana " Banda degli onesti" che, secondo le parole a suo tempo pronunciate dal Presidente del CONI, dr. Giovanni Malagò, autorizza i tifosi a delegittimare il sistema calcio "Perché vedono che il sistema è delegittimato da chi lo rappresenta".

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridico - Legale)


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