La circolare n. 4 del 18 marzo 2011 - emanata congiuntamente dal Dipartimento della PA e del Ministero del Lavoro -, infatti, ha previsto un periodo transitorio di 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuto in data 13 giugno 2011, per l'avvio a regime del sistema online.
Allo scopo di agevolare il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in malattia, il 20 luglio 2011 i sindacati Cgl, Cisl e Uil hanno sottoscritto un Accordo interconfederale valevole fino all'aggiornamento dei contratti collettivi nazionali con le nuove disposizioni; accordo analogo è stato sottoscritto il 26 luglio 2011 da Confapi con i sindacati suindicati.
Nell'Accordo si legge, sostanzialmente, che :
- rimangono invariati il trattamento economico e quello normativo da applicare al lavoratore in malattia;
- il lavoratore ha sempre l'obbligo di avvisare l'azienda in caso di malattia. In mancanza, l'azienda potrà adottare sanzioni disciplinari, come previste dai Contratti collettivi;
- il lavoratore in malattia ha ancora l'obbligo di comunicare variazioni dell'indirizzo di reperibilità, utile nell'ipotesi di visite di controllo;
- l'obbligo per il lavoratore di consegnare il certificato medico all'azienda viene sostituito da quello di comunicare il numero di protocollo che identifica il certificato inviato dal medico per via telematica. Il datore di lavoro avrà così la possibilità di collegarsi al sito dell'INPS per visualizzare l'attestazione di malattia del lavoratore;
- se il medico non procede all'invio del certificato medico online, il lavoratore ha l'obbligo di consegnarlo in forma cartacea al datore di lavoro e all'INPS - se previsto -.
Link al grafico sul sito del Sole 24 Ore :
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-29/debutta-certificato-medico-online-145029.shtml?grafici&uuid=AahLxtzD
Roma, 30 agosto 2011 Avv. Daniela Conte
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