“…E’ vero: lo sport oggi corre sui filo del perfezionismo e del record e si può essere spinti a dimenticare che I’atleta e prima di tutto un uomo con i suoi limiti che non possono venire forzati senza il rischio di un danno irreparabile. Non ci si riferisce, come si osservava nella parte iniziale della presente decisione, solamente all’uso di farmaci non leciti ma anche, come nel caso di specie, a quelli leciti e soprattutto a quegli aspetti della vita umana troppo spesso sacrificati, che sono oggetto di rinuncia in alcuni casi spontanea, in altri imposta.
Le regole della Federazione Ciclistica Italiana non permettono che ci si possa dimenticare dell’atleta, del ciclista: non permettono il realizzarsi di pratiche, cui l’atleta si dichiara disponibile o a cui e costretto, qualora Ie stesse possono tramutarsi in danno. Le regole della Federazione Ciclistica Italiana non permettono che nelle varie fasi della preparazione si possa operare con interventi farmaceutici senza finalità terapeutica, con I’intento di utilizzare effetti secondari di farmaci, nella pratica clinica usati per altri scopi. Le regole della Federazione Ciclistica Italiana non permettono che la ricerca del risultato prevalga sul rispetto della personalità dell’atleta, specie se minorenne. Sarebbe triste se, in un tempo in cui si affermano i diritti dell’uomo, si dovesse esultare per la violenza sugli atleti…”
Così scrive l’avv. Vincenzo Ioffredi, Presidente relatore della Commissione Disciplinare Nazionale nelle motivazioni, depositate mercoledì 9 marzo, del caso Vangi. Si tratta di enunciazioni dal profondo valore sportivo e civile che, partendo da principi universali, si trasformano nel concreto in una dichiarazione dei “diritti dello sportivo e dello sport” di cui la Federazione Ciclistica si fa paladina.
Le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna della società ASD CT Montemurlo Empolese Vangi (2 mesi di sospensione), del medico sociale dott. Antonio Stinchetti (squalifica di 2 anni), del direttore sportivo Cristiano Viciani (squalifica di 18 mesi) e del dirigente Giancarlo Benvenuti (squalifica di 15 mesi), ripercorrono la storia di questo procedimento, fortemente voluto dal Procuratore Federale della FCI, avv. Gianluca Santilli, e che ha sancito, in modo netto, che: “…I’assunzione di farmaci, seppur di per se non vietati ai sensi della normativa antidoping, in quanto pratica idonea a modificare Ie condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo, in soggetti che non manifestano patologie, lede la correttezza e la lealtà sportiva e di certo non e in linea con alcuna funzione educativa, nei confronti di minori, demandata a figure importanti nell’ambito dei sodalizi sportivi (medico sociale, direttore sportivo, dirigente).
L’utilizzo di medicinali non per finalità patologiche potrebbe danneggiare e pregiudicare iI bene all’integrità psicofisica degli atleti costituendo in questo modo una seria e grave minaccia alla salute. Non esiste, infatti, farmaco che comporti benefici per la salute in un soggetto sano, anzi, in questi casi I’unico risultato e I’accresciuto pericolo di insorgenza di effetti collaterali (c.d.
adverse drug reaction)…”.
Principi di lealtà e correttezza presenti nel Regolamento di Giustizia della FCI e nel Codice di Regolamento Sportivo del CONI: “.. Nell’ambito dei regolamenti di giustizia relativi alle varie discipline sportive, come noto, vi sono norme generali che impongono doveri e obblighi alle società e ai tesserati .
Questi «sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale, in tutti i rapporti riguardanti I’attività federale, nonché nell’ambito più generale dei rapporti sociaIi ed economici» (cfr. art. 1 del Regolamento di Giustizia e disciplina della FCI).
Vi e di più, il principio e rimarcato con forza, ancor più incisivamente, nell’articolo 2, punto 7 della Statuto Federale la dove e previsto che anche gli statuti delle società devono esplicitare «I’impegno di esercitare con leaItà I’attività sportiva e di osservare i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociaIe e culturale della sport», nell’art. 4 n. 6, là dove e previsto a carico dei tesserati I’esercizio «con lealtà sportiva» della loro attività.
Statuizioni queste che trovano diretta corrispondenza anche nei principi di cui al Codice di Comportamento Sportivo del CONI alla cui osservanza, ai sensi dell’art. 4 n. 14 della Statuto Federale, sano tenuti i tesserati della FCI: «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di leaItà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» (cfr. art. 3) .
Principi che sono, con forza, enunciati con riferimento alla importantissima funzione del medico sociale «tenuto ad osservare, costantemente e in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi di lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta … ai principi della deontologia professionale» nelle Norme sulla Tutela della Salute degli Atleti Ciclisti (cfr. art. 5).
La Commissione Disciplinare affronta con determinazione anche argomenti generali della medicina e della medicina sportiva, quali il concetto di malattia “…processo patologico che si associa necessaria mente a disturbi funzionali più o meno accentuati, ma, tuttavia, sempre oggettivamente apprezzabili e ponderabili…” e quello dell’utilizzo dei farmaci fuori indicazione: “..In assenza di processi patologici che si associano a disturbi funzionali, iI farmaco non può e non deve essere prescritto e somministrato: la condotta contraria implica una prescrizione e una somministrazione off label (fuori indicazione) con la consapevolezza che la stessa e destinata ad attingere un risultato non terapeutico ovvero non vantaggioso per una specifica malattia.”
Nella sostanza, quindi, la Commissione Disciplinare dimostra nelle motivazioni, con ancor maggior forza, di aver accolto completamente l’impostazione della Procura Federale, alla quale si richiama in più occasioni. La sentenza accoglie e inasprisce le richieste della Procura, in quanto: “(la) responsabilità oggettiva che viepiù sussiste, ed e grave, nel caso di specie, dal momento che gli episodi e gli eventi dei quali si sono resi protagonisti i soggetti deferiti si sono verificati proprio nell’ambito del contesto societario inteso esso anche come unicità di luoghi materiali riconducibili, quasi tutti, alla società stessa.
Da qui I’inasprimento della sanzione nei confronti del sodalizio sportivo rispetto alla richiesta dalla Procura Federale.”
Una sentenza che, come le motivazioni della Commissione Disciplinare dimostrano, ispirate a concetti universali costitutivi dello sport moderno, è destinata a fare storia e a lasciare un segno evidente nel futuro dello ciclismo e dello sport nazionale.
Magazine Sport
Ciclismo – Depositate le motivazioni del “caso Vangi”: una dichiarazione dei diritti dello sportivo
Creato il 16 marzo 2011 da Sport24hPossono interessarti anche questi articoli :
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