Roma, 9 agosto 2014 - Come annullare le multe da autovelox: ecco i 5 casi in cui si può contestare la multa e chiederne l’annullamento. Di seguito sono spiegate le modalità con cui procedere nel caso le multe siano state ricevute a dispetto di quanto indicato dal codice della strada. Un consiglio pratico per chi con usa spesso l’auto per spostarsi, magari per lavoro. Sena nulla togliere al fatto che tutti gli automobilisti devono rispettare il codice suddetto, a partire dalla prima regola fondamentale: la prudenza.
Come annullare la multa da autovelox? - Chi lavora con l’automobile spesso si ritrova con questo tarlo per la testa: se i comuni cercano di fare cassa sulla pelle dei cittadini a rimetterci sono soprattutto le partite iva, già tartassate e prese di mira anche sui limiti di velocità. Che vanno rispettati, sia chiaro, ma non vanno utilizzati in maniera fraudolenta per rimpinguare le casse di amministrazioni in difficoltà.
La multa è nulla senza segnalazione preventiva – La Corte di Cassazione ha stabilito – con l’ordinanza del 7 febbraio n° 5997 – che in caso di mancata segnalazione preventiva l’autovelox è privo dei requisiti minimi di legge. Infatti, “
le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s“.Secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale dei Trasporti del 15 agosto 2007, “
i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante“.Viene definita anche “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità” che deve essere valutata “
in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km“.
La multa è nulla se il limite di velocità non è su ambo i lati della carreggiata – In questo senso il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.p.r. n° 495/92) è chiarissimo e all’art. 104 comma 3 prescrive che “
i segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata“.In pratica con carreggiata a due o più corsie che procedono nella stessa direzione di marcia, il limite di velocità deve essere visibile anche per gli automobilisti posti sulla corsia di sorpasso della strada e non soltanto per quelli che occupano
la destra. Contrariamente, la multa da autovelox è da annullare, come da precedente sentenza n° 892/2014 del Giudice di Pace di Venezia.
La multa è nulla se il segnale non viene ripetuto dopo un incrocio – In base all’art. 104 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.p.r. n° 495/92), il segnale di limite di velocità deve essere ripetuto
“lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale“.
Il caso – L’ordinanza 20 maggio 2014, n. 11018 della Sesta Sezione-2 Civile della Corte di Cassazione, riguarda proprio uno di questi casi, quando un automobilista è stato multato dall’autovelox mentre percorreva alla velocità di 60 Km/h una intersezione nella quale il limite di velocità, come segnalato dal cartello piazzato prima dell’autovelox, era di 50 km/h. In questo caso il ricorso è stato accolto in quanto “
ai sensi di quest’ultima norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’incrocio per lo svincolo. In mancanza, superata l’intersezione, restava inefficace il limite apposto 200 mt prima dell’intersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità – di 90 km orari – previsto per quel tipo di strada, con la conseguenza che l’automobilista non era incorso in alcuna violazione, poiché procedeva a 60 km orari“.
La multa è nulla se l’autovelox non è segnalato preventivamente sul verbale – La norma riguarda l’art. 4 comma 1 della Legge n° 168/2002 (“
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale“), per cui cui “
gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti“.Gli autovelox devono essere segnalati in maniera chiara e quindi “
non occulta“, pena l’annullamento della multa, come si evince anche dall’art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007 infatti: “
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante“.Ma la multa da autovelox è da annullare anche nel caso in cui, qualora la segnalazione fosse effettuata in maniera corretta, nel verbale non risulta “
indicato anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità“.Infatti la Cassazione civile sez. VI-2, con l’ordinanza 14.03.2014 n° 5997, ha deciso di annullare la multa da autovelox perché “
gli agenti verbalizzanti – nel caso di specie, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell’autovelox fosse fissa oppure temporanea“.
La multa è nulla se il dispositivo è occultato – L’autovelox, seppur regolarmente omologato e funzionante, ma posizionato in modo tale da essere occultato agli ignari automobilisti, impone la condanna per truffa (articolo 640, codice penale). É quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, sez. II, con la sentenza 23 maggio 2013 n. 22158.