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Commette reato di violata consegna il militare che interrompe il servizio di vigilanza per motivi strettamente privati

Creato il 08 febbraio 2011 da Zero39

Commette reato di violata consegna il militare che interrompe il servizio di vigilanza per motivi strettamente privatiSegnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

Con sentenza n. 4509 del 08.02.2011, la Corte di Cassazione – Prima Sezione Penale – ha stabilito che la condotta del militare dell’Arma dei Carabinieri che interrompe il servizio di vigilanza per andare a discutere con la moglie di questioni attinenti alla separazione integra il reato di violata consegna ex art, 120 cod. mil. di pace, con l’aggravante costituita dall’essere rivestito di un grado.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, Tizio aveva interrotto il servizio di vigilanza per recarsi dalla moglie a discutere dell’eventuale vendita della casa comune. Gli ermellini hanno precisato che, nella fattispecie de quo, l’allontanamento arbitrario dal servizio di vigilanza – anche se non ha comportato la deviazione dall’itinerario previsto – integra il reato di violata consegna perchè ha compromesso il corretto svolgimento del servizio (condotta  offensiva posta in essere dall’imputato),  non si è trattato di sosta funzionale al ristoro fisico e psicologico utile per un migliore espletamento del servizio (elemento psicologico) e la condotta è stata posta in essere con la  consapevolezza  di non rispettare la consegna ricevuta (dolo generico).

La sosta per motivi strettamente privati, dunque, non può essere paragonata alla sosta al bar per un caffè (come sostenuto dal ricorrente-imputato): in quest’ultimo caso, infatti, la sosta ha la funzione di ristorare fisicamente e intellettualmente al fine di consentire una maggiore concentrazione nell’epletamento del delicato servizio di vigilanza; nel primo caso, invece, la sosta per motivi strettamente familiari (tenuto anche conto del contesto di separazione coniugale) ostacola concretamente il corretto svolgimento del medesimo servizio integrando, a parere della Suprema Corte, il reato di violata consegna previsto dall’art. 120 cod. mil. di pace.

La Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso dell’imputato, condannando quest’ultimo alle spese di giudizio.

Roma, 08.02.2011   Avv. Daniela Conte

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