Condoni e sanatorie in edilizia, un tema da sempre al centro della burrasca e della polemica: il tema torna all’ordine del giorno grazie ad una legge della Regione Campania, la n. 16/2014, all’interno della quale (tra le varie norme) viene disciplinato in maniera discretamente elastica (all’interno del territorio regionale) il procedimento di condono. Addirittura viene prevista una autocertificazione anche per gli abusi edilizi perpetrati in zone con vincoli, purché i suddetti vincoli non siano di inedificabilità assoluta.
Un condono nel vero senso della parola, quello stabilito dalla nuova normativa regionale campana. E non è tutto: un’altra previsione legislativa trasla dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine per definire e presentare le domande di sanatoria presentate in nel territorio regionale secondo le risalenti norme emanate nel 1985 e nel 1994.
In pratica la legge della Regione Campania contribuisce ad ampliare sensibilmente l’area degli interventi in zone definite inedificabili: essa infatti consente la sanatoria tramite autodichiarazione nei casi in cui il suddetto vincolo sia derogabile in qualche modo dall’autorità preposta alla sua tutela. Tale alleggerimento dei vincoli contribuisce ad anticipare l’innovazione prevista dentro il Decreto Sblocca-Italia (la settimana prossima all’attenzione del Consiglio dei Ministri) con riferimento alla modifica nei rapporti con le Sovrintendenze: a partire da ora, nella Regione Campania, la necessità di una autorizzazione ambientale viene delimitata soltanto alle aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta.
E non soltanto: nel territorio campano il parere della Sovrintendenza per gli abusi oggetto di sanatoria (dichiarati entro la data del 10 dicembre 2004) non sarà necessario qualora il divieto assoluto di edificazione risulti successivo all’epoca in cui l’abuso edilizio è stato effettivamente compiuto.