Magazine Società

Consumatori vs Governo 1-0: 120 giorni di tempo per pubblicare il piano generale per l’edilizia scolastica

Creato il 23 gennaio 2011 da Zero39

Consumatori vs Governo 1-0: 120 giorni di tempo per pubblicare il piano generale per l’edilizia scolasticaSegnalazione dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice delle Sezioni “Diritto amministrativo” e “Class action pubbliche”

Importante vittoria del CODACONS nei confronti del Governo: il TAR del Lazio, con la sentenza n.552 del 20.01.2011, ha accolto in parte il ricorso della nota Associazione di consumatori e ordinato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di concerto tra loro) ad emanare, entro 120 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza,il piano generale di edilizia scolastica previsto dall’art. 3 del D.P.R. 81/09. La sentenza precisa, altresì, che il predetto piano generale dovrà essere emanato “… utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

L’art. 3  – 2^ comma – del D.P.R. 81/09 prevede, infatti ,che ” Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze“.  Tuttavia, come accertato dal T.A.R., questo piano generale ad oggi non è mai stato emanato, nonostante la situazione di emergenza e di sovraffollamento delle classi (per non parlare degli edifici scolastici, in situazione drammatica) denunciata da ogni parte del territorio italiano.

La situazione, già drammatica, si è ulteriormente aggravata anche a causa della norma sopra citata, che ha previsto numerosi tagli e indicato un nuovo limite minimo e massimo delle classi – circostanza che ha comportato la soppressione di molte sezioni (nelle scuole romane, ad esempio, si parla anche di 35 alunni per classe, con conseguente impoverimento della qualità della didattica e aumento delle bocciature) -.

Il CODACONS – che ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di insegnanti, genitori e studenti – ha usato il termine “classi – pollaio” per denunciare la diffusa inosservanza degli indici minimi (di edilizia scolastica) e massimi (di affollamento delle classi) che ha portato a situazioni di estremo disagio. Per questi motivi, l’Associazione di consumatori ha proposto class action pubblica – ai sensi della L. 108/09 – a mezzo di “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni”, chiedendo la condanna delle amministrazioni all’emanazione degli atti generali, ritenuti obbligatori.

La class action sopra citata è stata ritenuta ammissibile dal T.A.R. del Lazio.

Il Tribunale amministrativo di primo grado, infatti, ha affermato che il termine per l’emanazione del piano generale dell’edilizia scolastica si desume dallo stesso tenore dell’art. 3 – 2^ comma – D.P.R. 81/09 cit., che prevedeva la sua emanazione già per l’anno scolastico 2009/2010, o quantomeno avrebbe dovuto esserlo prima del 2011. Sul punto, la norma, a parere del T.A.R., è chiara. Pertanto, l’inerzia della P.A. si è protratta ben oltre il termine di legge.

Per dovere di cronaca, si segnala il mancato accoglimento del secondo motivo del ricorso del CODACONS, avente ad oggetto la mancata emanazione delle “norme tecniche -quadro” previste dall’art. 5 L. 11.01.1996 n. 23 (avrebbero dovuto essere emanate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. Il T.A.R. ha motivato la propria decisione osservando che “Non v’è dubbio che, nel caso di specie, trattasi di atto a carattere normativo, come tale escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. 198/09 il quale, in modo non equivoco, assume la natura “non normativa” dell’atto generale e presupposto essenziale ed imprescindibile dell’azione. La relativa domanda è pertanto inammissibile“.

Alla luce della sentenza del T.A.R. si attendono adesso le iniziative concrete del Governo.

Roma, 23.01.2011   Avv. Daniela Conte

TAR, Sentenza n. 552 del 20.012011

RIPRODUZIONE RISERVATA





Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :