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Contributi di costruzione leggeri per il recupero edilizio nel ddl infrastrutture

Creato il 25 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Contributi di costruzione leggeri per il recupero edilizio nel ddl infrastrutture

Parola d’ordine: stop al consumo di suolo. Si potrebbe sintetizzare in questo modo la norma contenuta nel testo del ddl infrastrutture recante norme di delega in materia di infrastrutture, trasporti e territorio, che dovrebbe finire sul tavolo del Governo durante il prossimo Consiglio dei Ministri previsto il 26 ottobre 2012.

La bozza del ddl infrastrutture, infatti, propone di differenziare il contributo di costruzione disciplinato dall’art. 16 del Testo Unico per l’Edilizia (d.P.R. 380/2001), rendendo più leggero, e quindi più conveniente, quello richiesto per gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia e riuso del patrimonio edilizio vetusto e obsoleto, rispetto alle nuove costruzioni.

La norma del ddl infrastrutture 2012 aggiunge un importante elemento al calcolo degli oneri di urbanizzazione. Il contributo di costruzione dovrebbe essere calcolato anche tenendo conto di “un’adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione“.

Ricordiamo che, allo stato attuale, il Testo Unico per l’Edilizia prevede che i contributi di costruzioni siano stabiliti con deliberazione del consiglio comunale in base a tabelle parametriche regionali, nelle quali sono definite classi per Comune in base ad alcune caratteristiche, quali l’ampiezza e l’andamento demografico, le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici e le caratteristiche geografiche del territorio.

Altra novità riguarda i costi di costruzione. Il ddl infrastrutture 2012, infatti, prevede espressamente che “al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni hanno la facoltà di deliberare che costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni“.


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