Difficilmente l’italiano medio, la cosidetta pubblica opinione, non avrà avuto modo di accorgersi dell’anomalo attivismo del Presidente della Repubblica dalla nomina di Mario tecnocrazia Europea Monti, fino al sostegno in prima linea di qualsiasi iniziativa politica del Governo contro la libertà e la dignità del popolo italiano. Amesso che il Tribunale di Cagliari decida di accogliere questa denuncia e portarla avanti fino al giudizio, che sostenga le teorie dell’accusa, sussiste tutavia un ostacolo insormontabile che non porterà ad alcun risultato utile per questo Paese.
Nel 2006, infatti, con la legge n.85 del 24 febbraio (intitolata innocentemente "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"), durante il Governo Berlusconi, il Parlamento introduce modifiche al codice penale, nella parte in cui si difende lo Stato democratico da reati che possono sovvertirlo: sin dal primo articolo ci si rende conto che le modifiche più importanti apportate dalla legge hanno ben poco a che vedere con i reati di opinione. Infatti vengono modificati gli artt.241 (attentati contro l’indipendenza, l’integrità e l’unità dello Stato); 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), ovvero le figure di attentato alle istituzioni democratiche del paese.
I reati ravvisabili nell’operato di Napolitano che la denuncia indica sono:
- 241 c.p Attentato contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato
- 270 c.p. Associazioni sovversive
- 283 c.p Attentato conto la Costituzione dello Stato
- 287 c.p. Usurpazione del potere politico
- 289 c.p Attentato contro gli organi costituzionali
- 294 c.p. Attentato contro i diritti politici del cittadino
- 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo
- 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.
Certo sono stati anche modificati, e abrogati, alcuni articoli che incidono sulla libertà di espressione (es. vilipendio, propaganda e apologia). Tali modifiche, però, non hanno la rilevanza di quelle apportate agli articoli che concernono le figure di attentato. Prima della modifica operata dalla legge n. 85/2006, per integrare una delle fattispecie di attentato contro la personalità dello Stato, trattandosi di delitti posti a presidio di beni di rango particolarmente elevato (Integrità, indipendenza ed unità dello Stato; Costituzione ed organi Costituzionali), era sufficiente un qualsiasi atto intenzionalmente diretto a ledere il bene protetto, indipendentemente dalla sua idoneità a raggiungere lo scopo. Il legislatore, però, si è spinto ben oltre perché sia integrata la fattispecie, che gli atti, oltre ad essere idonei e diretti, debbano essere anche violenti. E, ad oggi, non ci pare di aver mai visto Giorgio Napolitano con un detonatore in mano, pronto a far esplodere qualche sede istituzionale. Tale ulteriore restrizione della fattispecie, non giustificata da esigenze costituzionali (l’art. 25 della Costituzione subordina la sanzione penale ad un fatto e non ad un fatto violento), espone le istituzioni democratiche del paese ad un grave rischio, privandole, nei fatti, di qualsiasi tutela. Ci siamo: è arrivato il giorno in cui avremmo dovuto pentirci di una legge che, apparentemente, aveva lo scopo di "favorire" la libertà di opinione della Lega Nord (oggi per coincidenza caduta in digrazia).
Facciamo un esempio pratico per comprendere meglio le implicazioni dell’introduzione della caratterizzazione violenta degli atti che possono costituire il presupposto per un attentato alla Costituzione. Per la strage di Ustica il 28 luglio 1998 la Procura di Roma chiese il rinvio a giudizio di alte cariche militari dell’aeronautica per il reato di Attentato agli organi costituzionali, previsto dall’ art. 289 c. p., perché: “omisero di riferire alle autorità politiche e giudiziarie le informazioni….” o perché fornirono “notizie errate” o “mentirono”. Come si può notare le condotte gravissime che vennero imputate ai militari erano prive della connotazione della violenza: si trattava di omissioni, notizie errate o false, ma nessuna violenza. Oggi le stesse gravissime condotte non integrano più la fattispecie di reato. In altri termini depistare, mentire ed occultare prove allo scopo di impedire alle istituzioni di svolgere le i propri compiti (quant’anche ciò comporti una minaccia per la stessa sopravvivenza dello Stato democratico) non costituisce più reato ex art. 289 c.p..
Ma supponiamo, per assurdo, che venisse in qualche modo dimostrata la caratterizzazione violenta del presunto attentato (dal punto di vista legislativo ovviamente) del Presidente Napolitano contro gli organi Costituzionali, vediamo a quale sanzione dovrebbe sottostare. Oggi attentare agli organi costituzionali con atti idonei, diretti e violenti (la cui previsione di pena massima è 5 anni) viene punito meno gravemente del furto di un valigia in albergo o aeroporto (la cui pena massima è 6 anni).
Vediamo nel dettaglio i capi di imputazione, i cui articoli del codice penale hanno subito un’efficace depotenziamento (come direbbe Monti):
- Art. 241. – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni –> prima la punizione era la morte.
Conseguenze per Napolitano: nessuna perchè l’atto non può essere consiiderato violento
- Art. 270. – (Associazioni sovversive): chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Conseguenze per Napolitano: nessuna perchè l’atto non può essere consiiderato violento
- Art. 283. – (Attentato contro la Costituzione dello Stato): chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Conseguenze per Napolitano: nessuna perchè l’atto non può essere consiiderato violento
- Art. 289. – (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali): è punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.
Conseguenze per Napolitano: nessuna perchè l’atto non può essere consiiderato violento
L’art.294, come i precedenti, può essere applicato solo in caso di atti violenti, mentre gli articoli 304 e 305 sono difficilmente dimostrabili. L’unico che potrebbe trovare riscontro è l’art.287 che può essere punito con una pena da 6 a 15 anni, che con tutte le attenuanti del caso, difficilmente metterebbero a rischio la corazza giuridica dei nostri governanti.
In sintesi, oggi chiunque attenti agli organi costituzionali con atti diretti violenti ed idonei non rischia praticamente nulla.