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Divorzio breve. Il lento rinnovamento di una materia sensibile

Creato il 05 giugno 2015 da Retrò Online Magazine @retr_online

Dal 26 maggio è entrata in vigore ufficialmente la Legge 55/2015, approvata in Parlamento lo scorso aprile e disciplinante il così detto “divorzio breve”. Si innova così una materia da sempre controversa.

Che il divorzio abbia alle sue spalle una storia travagliata è rinomato: se ne discute in Italia fin dal XIX secolo, con risultati che potremmo definire quanto meno tardivi. Le posizioni conservatrici sono tradizionalmente molto forti ed hanno influenzato tutti i poteri, dal legislativo al giurisdizionale. Si pensi ad esempio che con l’entrata in vigore, nel 1809, del Codice Napoleone, i casi di divorzio rimasero di un numero irrisorio non solo per lo scandalo che quest’istituto aveva suscitato nella società, ma anche per le pericolose conseguenze che gli stessi giudici avrebbero dovuto affrontare qualora si fossero pronunciati a riguardo (una fra tutte, la scomunica).

Ebbene, furono forse proprio le tendenze conservatrici a far bocciare la proposta del ministro Zanardelli nel 1902, nonostante il progetto di legge in questione fosse una versione ben più moderata di quella napoleonica. Il Regno d’Italia non si dotò mai di una legge al riguardo, visto d’altronde il rapporto diplomatico tra il regime fascista e il Vaticano, suggellato dai Patti Lateranensi nel 1929. Non deve sorprendere quindi che il nostro codice civile, nella moderna Repubblica democratica del dopoguerra, non prevedesse nessun istituto del divorzio: se infatti nel 1948 l’Italia si dotava di una Costituzione all’avanguardia, il codice civile rimaneva quello del 1942, risalente cioè al periodo mussoliniano.

La riforma del sistema si fece comunque attendere: nonostante, infatti, la discussione fosse nata in più occasioni a tal proposito, poche volte era stata approfondita in aula, riuscendo ad arrivare ad una votazione. A dare però uno stimolo all’azione parlamentare fu il Partito radicale che nel 1966 diede vita alla LID, la lega italiana per l’istituzione del divorzio. La svolta fu resa possibile dalla sensibilizzazione sociale di cui la lega si fece carico sia a livello parlamentare che a livello popolare. La classe politica si sentì in tal modo responsabile delle dilazioni susseguitesi in materia, le quali sembravano ostinarsi nell’ignorare  l’evoluzione dei costumi italiani.

Vista la rottura tra un Parlamento ancora troppo conservatore e una società ormai proiettata verso la modernità, laici e Partito comunista si fecero convincere della necessità di una riforma dell’ordinamento giuridico. La legge sul divorzio, ovvero la numero 898, fu approvata nel 1970, con la convinzione però, da parte dei conservatori, che non rispecchiasse lo spirito del popolo italiano. Non a caso, lo stesso anno si provvide, con la legge 352, ad attuare le disposizioni costituzionali in materia di referendum abrogativo. Dopo aver raccolto un milione e trecentomila firme, il referendum abrogativo sul divorzio fu sottoposto all’opinione degli italiani tra il 12 e il 13 maggio del 1974: il 59,30% si espresse a favore della suddetta legge, permettendone la consolidazione istituzionale.

Dopo varie modifiche, oggi la disciplina si innova ulteriormente grazie ai tre articoli previsti nella Legge 55/2015, i quali introducono l’istituto del “divorzio breve”. In Italia,d’altronde, l’Istat ha rilevato che la durata media del tempo intercorso tra separazione e divorzio è in realtà già piuttosto breve, nel 2012 – infatti – nel 62,3% dei casi risultava al di sotto dei 5 anni: si può immaginare quindi quanto possa rivelarsi utile una recisione dei tempi del procedimento. Sempre nel 2012 è emerso poi un dato ulteriormente interessante: nell’85,4% dei casi, infatti, si è ricorso alla separazione consensuale: le coppie italiane preferiscono quindi la via pacifica e il compromesso. Solo in quell’anno, infine, si sono contati 51.319 divorzi.

La denominazione di “divorzio breve” deriva dall’accorciamento dei tempi che debbono intercorrere tra separazione e divorzio. Nello specifico, a subire modificazioni sono l’art. 3 della legge 898/1970 e l’art. 191 del codice civile. Il detto articolo 3 disciplina infatti lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio: al numero 1) ne prevede la possibilità in caso di condanna, passata in giudicato, per la commissione di determinati reati; al numero 2), invece, tra gli altri, la lettera b) prevede la possibilità di scioglimento nel caso di sentenza passata in giudicato, sulla separazione dei coniugi, nonché nel caso di separazione consensuale omologata. Come è noto, infatti, l’istituto del divorzio, fuori dai casi meno comuni (come appunto la commissione di reati), richiede il passaggio per due fasi distinte: la separazione – giudiziale o consensuale che sia – rimane perciò obbligatoria per una coppia di coniugi che voglia divorziare. La “brevità” di cui si è detto riguarda proprio questo periodo di decantazione che decorre a partire dalla separazione. La legge 55/2015 riduce infatti notevolmente i tempi necessari per poter proporre la domanda di divorzio, distinguendo tra separazione giudiziale e quella consensuale. Avvenendo infatti quest’ultima senza il bisogno di un confronto in tribunale, si presume che la decisione dei coniugi sia pacifica e ben ponderata: motivo per cui da oggi dovranno intercorrere soli 6 mesi prima di poter presentare domanda di divorzio. Risulta invece più lungo il termine per le separazioni giudiziali: devono infatti passare almeno 12 mesi dalla presentazione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. Per capire la portata della riforma, si ricorda che il termine indiscriminato previsto dall’art. 3, prima della detta modifica, consisteva in un minimo di tre anni.

L’articolo 2 della nuova legge va a modificare, invece, la disciplina della comunione fra coniugi e, in particolare, il suo scioglimento, regolato nel codice civile all’art. 191. A quest’ultimo viene aggiunto infatti un secondo comma, di seguito al primo, che disciplina il momento a partire dal quale la comunione tra coniugi si ritiene sciolta: si tratta cioè o della data in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere in residenze separate, oppure della data in cui – nel caso di separazione consensuale – avviene la sottoscrizione del processo verbale.

L’ultimo articolo della legge regola la valenza retroattiva della disciplina contenutavi: quanto detto, infatti, non vale solo per il futuro, ma anche per i procedimenti attualmente pendenti.

La legge è stata votata alla Camera con soli 28 voti contrari. Si tratta, forse, di una modifica che si limita a riconosce l’inutilità di un ostacolo, capace soltanto di allungare i tempi della giustizia italiana. È lecito chiedersi, adesso, al fine di soddisfare una pura curiosità scientifica, se in un futuro prossimo si parlerà anche di divorzio immediato, privo cioè di preventiva separazione.

Tags:coniugi,divorzio breve,legge 55,legge 898 del 1970,LID,scioglimento comunione,scioglimento matrimonio,separazione Next post

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