Donazioni: i cento rischi
Da Pukos
Un’operazione che è spesso vista come una adeguata soluzione alle esigenze di tutela delpatrimonio e di passaggio generazionale dello stesso è la donazione di azienda o di quote societarie.
Sotto il profilo fiscale ricordiamo, da un lato, la neutralità garantita in relazione all’imposizione diretta dall’art. 58 Tuir e, dall’altro, l’esenzione dall’imposta di donazione contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. 346/1990. Le due norme non sono perfettamente sovrapponibili, in quanto, mentre l’art. 58 non pone particolari requisiti in capo al donatario, l’art. 3, al contrario, impone che il donatario sia il coniuge o undiscendente e che si impegni inoltre a detenere l’azienda per almeno un quinquennio.
Pur trattandosi di operazioni connotate da un regime fiscale di eccezionale favore, le stesse presentano, civilisticamente parlando, una serie di criticità. Innanzitutto, le operazioni di donazione sono facilmente aggredibili con l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 Cod. Civ.. Se il genitore dona l’azienda ai figli per sfuggire a taluni creditoriè evidente che questi potrebbero lamentare il fatto che egli si è spossessato di un patrimonio e che quindi viene lesa la loro tutela creditizia.
Inoltre, la donazione è un atto che presenta problematicità anche sotto il profilo della legittima. Si deve ricordare che in Italia non è possibile diseredare gli eredi. La donazione fatta in vita costituisce un acconto della successiva eredità. Se viene donata l’azienda ad un solo figlio può essere che alla morte del genitore non vi sia il patrimonio sufficiente per coprire la legittima dei fratelli.
La donazione potrebbe dar luogo ad un obbligo di corrispondere gli alimenti al donante. I familiari sono obbligati a corrispondere degli alimenti se uno dei propri parenti si trova in una situazione di indigenza. Ebbene, il medesimo obbligo sussiste anche in capo al donatario.
La donazione appare una operazione inadatta anche alla gestione della protezione delpatrimonio. Quand’anche il genitore non fosse aggredito da terzi con l’azione revocatoria, lo spossessamento del patrimonio a favore della discendenza non fa altro che trasferire da una generazione all’altra il rischio di aggressione. Magari nessun problema sarebbe mai emerso in capo ai genitori, mentre i figli che hanno ricevuto il patrimonio rischiano di perderlo a causa di aggressioni di terzi.
In questo contesto si inserisce il trust che, come la donazione, si colloca nell’alveo delle operazioni destinate a gestire e a proteggere il patrimonio, ma con il superamento di molti limiti intrinseci alla donazione.
Innanzitutto, viene stemperato il problema della lesione della legittima in quanto il trustee non è il donatario dei beni, ma solamente un soggetto che assume il compito di gestirli nell’interesse dei beneficiari. Quando il trust finirà, i beni saranno devoluti ai discendenti, ed il trustee si preoccuperà in quel momento di evitare lesioni di legittime. Il trust risultaefficiente anche sotto il profilo della protezione del patrimonio, in quanto determina un effetto segregativo che ovviamente manca nella semplice donazione. Il trust protegge non solo il disponente, ma anche i beneficiari.
Sotto il profilo dell’azione revocatoria, si può evidenziare come la segregazione in trust non possa escludere una simile aggressione dei creditori. Tuttavia, in alcuni casi, l’azione esperibile è quella per gli atti a titolo oneroso e non a titolo gratuito. Si pensi, per fare un esempio, al trust istituito in occasione di una separazione e magari imposto dall’avvocato della controparte.
Con il trust sfuma anche la questione degli alimenti in quanto per tutta la sua durata il trustee provvederà a soddisfare le esigenze dell’intera famiglia.
Infine, vogliamo evidenziare come i beni in trust non siano di provenienza donativa, in quanto si tratta di un patrimonio affidato, per così dire fiduciariamente, ad un trustee,affinché lo amministri in linea con le regole contenute nell’atto istitutivo.
Fonte: EcNews
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