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Etichetta nutrizionale obbligatoria e origine delle materie prime: le nuove regole dell'etichettatura

Creato il 20 luglio 2011 da Scienziatodelcibo @scienziatodelci

 etichette,nutrizionali,nuovo,regolamento,europa,puglia,tabella,grassi,trans,origine,lotto,scadenza,ingredienti,allergeni,percentuale Finalmente è stato approvato, lo scorso 6 luglio 2011, il testo sull’etichettatura degli alimenti che dovrebbe mettere da parte tutte le norme nazionali e uniformare il sistema delle diciture e delle presentazioni dei prodotti. Avevo già anticipato alcune novità in discussione in questo post, poco tempo fa. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ospedali, catering, nonché i prodotti destinati alla ristorazione. Rimangono esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti pre-confezionati nei supermercati “per la vendita diretta”. Questo dimostra qual’è attualmente in Europa la lobby più forte. Ma veniamo alle novità sostanziali.

Informazioni nutrizionali obbligatorie

Tutti i prodotti alimentari preconfezionati (salvo alcuni prodotti soggetti al so

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lo processo di maturazione, l’acqua, altri prodotti non trasformati, e le mini-confezioni la cui superficie più ampia sia inferiore a 25cm2) dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questi valori dovranno essere riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione. È possibile poi, su base volontaria, integrare le informazioni nutrizionali con i valori riferiti ad acidi grassi monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e sali minerali presenti in quantità significativa come definito nel regolamento stesso. La Commissione non ha accettato varie disposizioni relative ad alcuni aspetti delle informazioni nutrizionali. Eccone alcuni esempi: aggiunta all’elenco obbligatorio dei nutrienti delle proteine, delle fibre, degli acidi grassi trans, l’ampliamento dell’elenco dei nutrienti aggiuntivi facoltativi e la ripetizione dell’informazione sul contenuto energetico in formato specifico sulla parte anteriore dell’imballaggio che la Commissione ritiene un doppione.

GDA e indicazioni volontarie

La Commissione svilupperà un documento riferito all’indicazione delle GDA (dosi giornaliere indicative) rivolte a gruppi specifici di popolazione. In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei Reference Intake (immagine sotto per esempio) rivolti a gruppi specifici di popolazione. Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.

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Acidi grassi trans (TFA’s)

Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile presenza obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria.

Oli e grassi

Queste diciture dovranno venire seguite dalla specifica indicazione della natura degli oli e grassi specificamente utilizzati (es. soia, palma, arachide). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso.

Allergeni

Attualmente, tutti gli ingredienti – incluse le sostanze allergeniche – devono essere indicati sulle etichette dei cibi preconfezionati. Per rendere più semplice l’identificazione di sostanze allergeniche, le stesse saranno messe bene in evidenza nella lista degli ingredienti. Le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Gli Stati membri potranno adottare misure per decidere in che modo l’informazione dovrà essere fornita al consumatore.

Aromi

Dovranno comparire nella lista degli ingredienti con il nome di “aromi” oppure con una delle altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08. La parola “naturale” è soggetta alle regole e alle condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di  ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale) previste all’art. 16 del citato regolamento (All. VII, parte D).

Data di surgelazione

La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non lavorati, dovranno indicare la data della prima surgelazione o del congelamento precisando giorno, mese e anno.

Alimenti ricomposti o di imitazione

Anche gli alimenti che assomigliano ad altri, ma sono prodotti con diversi ingredienti, (es. i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali), dovranno essere identificabili indicando nella denominazione di vendita, l’ingrediente di sostituzione. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”, lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.

Se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla scritta “scongelato”.

Origine delle materie prime

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Importante è il passo avanti fatto sulla trasparenza dell’origine degli ingredienti. E’ stato introdotto l’obbligo di indicare la provenienza delle carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal quali. Le modalità verranno precisate dalla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. Nell’occasione, dovrà anche valutarsi l’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria di origine anche alla carne usata come ingrediente di prodotti finiti. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà eseguire una valutazione d’impatto in merito all’eventuale estensione dell’obbligo di indicare l’origine ai seguenti prodotti: carni diverse da quelle già soggette all’obbligo in questione, latte, latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, prodotti non trasformati, prodotti mono-ingrediente (come pasta, pane ecc.), ingredienti utilizzati in quota superiore al 50%.

Falsi Made in Italy

Quando nell’etichetta viene indicata l’origine del prodotto ma gli ingredienti utilizzati hanno origine differente, nelle diciture bisogna citare anche questa seconda origine, o comunque precisare che la provenienza degli ingredienti non coincide con il luogo di fabbricazione del prodotto. Così l’indicazione del nome e della sede dell’operatore non si qualifica più come “indicazione d’origine”. Quindi facendo l’esempio di un produttore che riporta volontariamente la scritta “made in Italy” su una conserva, ma l’alimento è fatto con materie prime provenienti dalla Spagna o da paesi extra UE, bisogna indicare chiaramente questo aspetto sull’etichetta. Gli ingredienti dovranno infatti in ogni caso essere accompagnati dal Paese di origine nel caso la confezione del prodotto induca in errore il consumatore, riferendosi solo al luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione. Non basterà, dunque, avere trattato maiali tedeschi in Italia per scrivere “made in Italy”, ma bisognerà scrivere “prosciutto prodotto in Italia con maiali di origine tedesca”. E non si potrà chiamare una pizza francese “Pizza Italiana” senza indicare che gli ingredienti sono francesi.

Leggibilità

Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2. La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull’etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto.

Simboli

La Commissione  potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte obbligatorie. E’ anche previsto  il ricorso a  metodi e strumenti alternativi alle etichette, tipo le tabelle nutrizionali a semaforo, le front of pack ed altri modelli, dei quali già si era parlato in un altro post.

Quando entreranno in vigore le nuove norme?

Dopo l’approvazione del Consiglio Europeo prevista in autunno, e non appena la legge sarà approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, gli operatori economici del settore avranno a disposizione tre anni per adattarsi alle nuove norme. Avranno poi altri due anni, per un totale dunque di cinque anni, per applicare le norme sulla dichiarazione nutrizionale. Se quest’ultima viene adottata su base volontaria in data precedente, dovrà conformarsi alle nuove regole entro tre anni dalla pubblicazione ufficiale. Diciamo quindi che l’iter non è ancora completo e comunque, strada facendo, cioè già a partire da ottobre, quando è prevista l’uscita ufficiale del Regolamento, la Commissione Europea emanerà man mano dei documenti attuativi per la regolamentazione di molti dei punti appena illustrati come le informazioni facoltative, i simboli e i pittogrammi da utilizzare in luogo delle tabelle nutrizionali e quant’altro risulti ancora non definito.

Fonti:


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