A parere del Consiglio Supremo, tale visione è conforme allo spirito ed al disposto dellaIn sostanza, l'ultima parola sull'acquisto di armamenti spetterebbe solamente al Governo, dice il Consiglio Supremo, citando la legge 244/2012, riguardante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Ma cosa dice la legge? All'articolo 4, comma 2, si legge:
legge 244, anche per quanto attiene alle necessità conoscitive e di eventuale sindacato
delle Commissioni Difesa sui programmi di ammodernamento delle Forze Armate, fermo
restando che, nel quadro di un rapporto fiduciario che non può che essere fondato sul
riconoscimento dei rispettivi distinti ruoli, tale facoltà del Parlamento non può tradursi in
un diritto di veto su decisioni operative e provvedimenti tecnici che, per loro natura, rientrano tra le responsabilità costituzionali dell'Esecutivo.
Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, [...] il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione
e ancora, più avanti, sui programmi di acquisto e gli impegni di spesa:
In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati: a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale.[...] gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. [...] Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi. [...] qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato.
Per quanto riguarda gli impegni pluriennali:
I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.Da questa lettura della legge sembra di capire che, in ogni caso, al Parlamento spetta l'ultima decisione. Sia in caso di acquisti straordinari, attraverso lo strumento della legge, che deve essere approvata dalle Camere, sia per quanto riguarda gli acquisti ordinari, che seppure inizialmente attivati con un decreto del governo devono poi essere approvati dalle Commissioni competenti, alle quali spetta l'ultima decisione. Ne segue che quanto affermato dal Consiglio Supremo, quell'impossibilità di mettere veti da parte del Parlamento, sembra contrastare con quanto espressamente previsto dalla legge, che pare dire tutt'altro. D'altra parte, il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa è paragonabile a quello di un Comitato interministeriale ed è regolato dalla legge 28 luglio 1950, n. 624, (poi modificata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che la lascia tutto sommato inalterata) che al primo articolo dice:
Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' che comunque la riguardano.Tutto qui. Il Consiglio Supremo esamina i problemi e fissa le direttive per il coordinamento, un compito di supervisione che ha anche valore vincolante per Consiglio dei Ministri e Stato maggiore, ma ai quali non può sostituirsi nè, tanto meno, al Parlamento.