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F-35 e Consiglio Supremo di Difesa: conflitto di poteri tra Governo e Parlamento

Creato il 04 luglio 2013 da Paopasc @questdecisione
F-35 e Consiglio Supremo di Difesa: conflitto di poteri tra Governo e Parlamento Dice proprio così il comunicato, uscito al termine del Consiglio Supremo di Difesa presieduto da Napolitano di ieri 3 luglio: 
 A parere del Consiglio Supremo, tale visione è conforme allo spirito ed al disposto della 
legge 244, anche per quanto attiene alle necessità conoscitive e di eventuale sindacato 
delle Commissioni Difesa sui programmi di ammodernamento delle Forze Armate, fermo 
restando che, nel quadro di un rapporto fiduciario che non può che essere fondato sul 
riconoscimento dei rispettivi distinti ruoli, tale facoltà del Parlamento non può tradursi in 
un diritto di veto su decisioni operative e provvedimenti tecnici che, per loro natura, rientrano tra le responsabilità costituzionali dell'Esecutivo.
In sostanza, l'ultima parola sull'acquisto di armamenti spetterebbe solamente al Governo, dice il Consiglio Supremo, citando la legge 244/2012, riguardante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Ma cosa dice la legge? All'articolo 4, comma 2, si legge:
 Con riferimento  alla  pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla  difesa nazionale, [...] il  Ministro della difesa provvede a  trasmettere  al  Parlamento  l'aggiornamento della documentazione

e ancora, più avanti, sui programmi di acquisto e gli impegni di spesa:
In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i  conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:  a)   con   legge,   se   richiedono   finanziamenti   di   natura straordinaria;  b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze se tali programmi sono di durata pluriennale.[...] gli schemi di decreto di cui al periodo precedente  sono  trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni  competenti. [...] Il  Governo,  qualora  non intenda  conformarsi  alle  condizioni  formulate  dalle  Commissioni competenti, ovvero quando  le  stesse  Commissioni  esprimano  parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere  gli  schemi  di  decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per  i  pareri  definitivi. [...] qualora entro il termine indicato  le Commissioni competenti  esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere contrario  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  motivato   con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo'  essere  adottato.

Per quanto riguarda gli impegni pluriennali:
I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi  con  leggi  speciali,  se  non richiedono finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di  impiego pluriennale di cui al comma 1.
Da questa lettura della legge sembra di capire che, in ogni caso, al Parlamento spetta l'ultima decisione. Sia in caso di acquisti straordinari, attraverso lo strumento della legge, che deve essere approvata dalle Camere, sia per quanto riguarda gli acquisti ordinari, che seppure inizialmente attivati con un decreto del governo devono poi essere approvati dalle Commissioni competenti, alle quali spetta l'ultima decisione. Ne segue che quanto affermato dal Consiglio Supremo, quell'impossibilità di mettere veti da parte del Parlamento, sembra contrastare con quanto espressamente previsto dalla legge, che pare dire tutt'altro. D'altra parte, il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa è paragonabile a quello di un Comitato interministeriale ed è regolato dalla legge 28 luglio 1950, n. 624, (poi modificata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che la lascia tutto sommato inalterata)  che al primo articolo dice:
Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali politici e  tecnici  attinenti  alla  difesa nazionale e determina i criteri e fissa  le  direttive  per  l'organizzazione  e il coordinamento delle attivita' che comunque la riguardano.
Tutto qui.  Il Consiglio Supremo esamina i problemi e fissa le direttive per il coordinamento, un compito di supervisione che ha anche valore vincolante per Consiglio dei Ministri e  Stato maggiore, ma ai quali non può sostituirsi nè, tanto meno, al Parlamento. 


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