Art. 16.(Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da event sismici e calamita` naturali)1. I risparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gliinterventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita` naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. [fonte Senato]
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato velocemente il testo e il presidente della Commissione Vizzini si dichiara pronto a votarla in Senato anche da domani. I tempi sono ristretti. Nonostante sia stato approntato una comitato ristretto per gli emendamenti, si prevedono tempi lunghi. Se ci si aggiunge che è previsto un ulteriore decreto del Governo dopo l'approvazione in Senato c'è il serio rischio di non fare in tempo per la data del 31 luglio. Il ddl era stato approvato già dal 24 maggio alla Camera e attendeva solo la votazione in Senato, protrattasi oltre misura.A questo indirizzo è disponibile il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato.