Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita già percepita, che viene calcolata sulla base della percentuale definita con decreto ministeriale. L'INAIL provvede all'erogazione d'ufficio di tale prestazione, in base alle disponibilità finanziarie; pertanto, non occorre presentare alcuna istanza. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il pagamento avviene in un'unica soluzione, con le seguenti scadenze:
- Anni 2008 e 2009 : entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%;
- Anno 2010: entro il 31 giugno 2012, in misura pari al 15%. L'INAIL precisa che il pagamento avverrà dopo il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e il versamento dell'addizionale da parte delle imprese.
Per quanto riguarda i pagamenti per l'anno 2011, il conguaglio degli importi già maturati sarà erogato sul primo rateo utile, successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Roma, 8 settembre 2011 Avv. Daniela Conte
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