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Generici e spending review: qualche esempio pratico

Creato il 17 agosto 2012 da Farmacia Serra Genova


Abbiamo già scritto su queste novità del decreto entrato in vigore il 15 Agosto e riguardante farmaci e ricette ma cerchiamo, anche se siamo in ferie, di chiarire gli aspetti pratici con qualche esempio.
Non riusciamo a capire tutta questa attenzione mediatica ed il " terrorismo" sui cambiamenti dato che per il paziente, che è forse più informato dei media, non cambia praticamente nulla rispetto a prima.
Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso e si applicano solo ai medicinali inseriti nelle liste di trasparenza e soprattutto riguardano solo le ricette della mutua, quelle rosse per capirci .
Esempio: ricetta con prescritto Triatec e nient'altro aggiunto: il farmacista, come già succedeva prima, chiede al paziente se vuole il medicinale generico o meno e consegna quello richiesto facendo pagare se esiste una differenza .
Sulla ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale, qualora compaia il nome del principio attivo, il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.
Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto.
Esempio : ricetta con prescrizione di Nimesulide la richiesta del paziente è Aulin , che viene consegnato pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.
La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere la dicitura “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Per esempio può scrivere che il farmaco deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico.
In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.
L'apposizione della motivazone di non sostituibilità è quindi di fatto la unica vera novità introdotta dalla nuova legge.
In conclusione l’eventuale apposizione del nome dell’azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.
Se avete qualche domanda ovviamente siamo qui!
Generici e spending review: qualche esempio pratico


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