Questa è una piccola guida fiscale alla previdenza complementare e sui fondi pensione che traccia la sintesi fissando alcuni concetti principali fino alla detrazione fiscale dei premi nel 730 attraverso i rimandi alle altre guide fiscali di “Tasse e Fisco” dedicati alla PENSIONE, con le novità introdotte dal 2011, il calcolo della pensione, la tassazione dei fondi pensioni, il regime delle detrazioni previsto per le quote versate ai fondi pensione, INPDAP, la destinazione del TFR e le scelte di convenienza strategica da adottare per la massimizzazione dei risultati dall’investimento (obbligato nella pensione).
Come detrarre i frutti della previdenza complementare Da quando è entrata in vigore la Riforma della Previdenza Complementare (gennaio del 2007) noi lavoratori abbiamo scelto, o no, a chi affidare il nostro TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO). E’ a seconda di quella scelta che oggi facciamo i conti ai fini del prelievo fiscale, perché le prestazioni erogate dalla previdenza complementare sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, quindi, soggette allo stesso regime di tassazione. Ma ci sono dei risparmi legati alla deducibilità di questi redditi, e vedremo in questo post come approfittarne.
Infatti, come vedremo più in dettaglio, la disciplina fiscale tocca:
- la deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi (entro dati limiti)
- il regime fiscale per le prestazioni erogate (rendita o capitale)
- il finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi e del TFR.
Ma prima di entrare nel vivo dei risparmi con il fisco
Che cos’è la previdenza complementare e cosa conviene fare? Facciamo un passo indietro per spiegare brevemente la situazione: è un fatto che le pensioni che saranno pagate ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 saranno inferiori a quelle del passato. Le prospettive non sono rosee, lo sappiamo: già all’inizio degli anni 90 era chiaro a tutti il problema del contenimento della spesa pensionistica, infatti da dove prenderemo i soldi per le pensioni di domani? Da qui nasce la riforma della previdenza Complementare che darà accesso a una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. La riforma della previdenza Complementare (Dl n. 252, 5 dicembre 2005) dà l’avvio ad un sistema pensionistico basato su due pilastri.
Primo pilastro è la previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base
Il secondo è costituito dalla previdenza complementare che, lo dice la parola stessa, eroga una pensione aggiuntiva.
E’ diritto di tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, è la riforma è stata approvata per rispondere a queste esigenze. L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire a noi pensionati di domani una vita senza preoccupazioni. Come ormai ci hanno spiegato i media, la fonte principale di finanziamento delle forme pensionistiche complementari è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR, anche detto liquidazione).
Vediamo cos’è il TFR: è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente, si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. Gli importi accantonati, poi, sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito.
Scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il TFR, che sta maturando lavorando di anno in anno, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; Per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione.
Per effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR si deve compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007. E’ importante sapere che, a partire dalla data di assunzione, c’è un termine di sei mesi per consegnare il modulo al datore di lavoro, altrimenti si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite silenzio assenso. Inoltre, tutti i fondi pensione autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) possono essere destinatari del TFR per la raccolta del risparmi previdenziale. Quindi, anche in questo caso, l’Autorità pubblica vigila e autorizza i fondi pensione cui i lavoratori possono aderire in forma collettiva o individuale.
Data la complessità del tema previdenza complementare e considerando il fatto che è la prima volta che ne parliamo, preferiamo in questo post proseguire a parlare dei benefici fiscali dell’adesione alle forme pensionistiche complementari e di riservarci di parlare dei vari tipi di previdenza complementare e di come si finanziano i prodotti nel prossimo articolo del nostro blog Guida al Lavoro e contributi.
Potete anche leggere le variabili per valutare la convenienza a lasciare il TFR in azienda o destinarlo alla previdenza complementare.
Indicazione nel 730 per fruire della detrazione fiscale Dovrete indicare nel Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche ammi- nistrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nella casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati generali” del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare in colonna 1: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013); in colonna 2: riportare l’importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all’ammontare della quota del TFR destinata al fondo; colonna 3: riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).
Le somme eccedenti dovranno essere comunicate al fondo pensione/pip entro il prossimo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati in sede di tassazione della prestazione finale (rendita o capitale).
Se versate al di sopra di questi limiti i versamenti eccdenti dovranno essere comunicate al fondo pensione entro il successivo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati dalla tassazione al momento dell’erogazione finale.
La tassazione del rendiemnto finale derivante dalla previdenza integrativa è pari all’11% mentre le prestazioni finali erogate sia sotto forma di rendite periodica sia sotto forma di prestazione di capitale saranno tassati alla fonte mediante trattenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Novità 2014
Con ilDecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 si verifica un aumento dell’aliquota di tassazione a carico delle forme pensionistiche complementari con un nnalzamento all’11,50 per cento ” per l’anno 2014″ dell’aliquota di tassazione sul risultato netto di gestione maturato annualmente dalle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. la modifica è stta introdotta per tenere indenni gli enti previdenziali privati dagli effetti dell’incremento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di tassazione sulle rendite finanziarie entrato in vigore dal primo luglio scorso.
I fondi pensione inoltre non sono soggetti al pagamento di imposte di bollo o Tobin Tax.