-Di Mara Formaggia
MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI
Il matrimonio religioso con effetti civili è il matrimonio al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili e riguarda solo le confessioni religiosi che hanno stipulato un intesa con lo Stato italiano.
Attualmente le confessioni religiose che possono celebrare un matrimonio religioso con effetti civili sono: Chiesa Cattolica (rito concordatario), Tavola Valdese, Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Assemblee di Dio in Italia (ADI), Unione Battista, Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso il luogo di culto degli sposi se previsto (esempio Chiesa), anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell’ordinamento di stato civile.
Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione, con dichiarazione che non risulta l’esistenza di cause ostative alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
La celebrazione avviene secondo il rito religioso previsto dalla confessione praticante, con l’aggiunta di alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del celebrante dell’atto di matrimonio in duplice originale.
L’atto di matrimonio deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano, senza questo passaggio il matrimonio non è valido ai fini civili.
La legge italiana riconosce solo gli effetti civili secondo l’ordinamento italiano del matrimonio religioso, ad esempio per la Chiesa Cattolica non è previsto lo scioglimento di un matrimonio, mentre lo stesso matrimonio può venire sciolto per l’ordinamento italiano.
Ogni altro matrimonio religioso celebrato in Italia non ha validità ai fini civili, quindi sarà necessario celebrare anche quello civile presso il comune.
LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE
La celebrazione del matrimonio civile avviene nella casa comunale, solitamente davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione (art. 106 c.c.), ma su specifica richiesta è possibile sposarsi anche in un altro Comune.
Il rito viene celebrato presso una sede della casa comunale alla presenza di due testimoni scelti dagli sposi, l’officiante è generalmente Il Sindaco o un suo delegato che si occuperà di leggere alcuni articoli del Codice Civile riguardanti il matrimonio, dichiarare gli sposi uniti in matrimonio e sottoscrivere l’atto insieme agli sposi e ai testimoni.
Su richiesta dei nubendi può essere scelto come officiante sia un parente (tranne le parentele verticali) o un amico in quanto ogni maggiorenne, che non abbia perso i diritti civili, è eleggibile come consigliere comunale, e può essere delegato dal Sindaco per la celebrazione di un matrimonio.
L’articolo 110 del codice civile autorizza la celebrazione fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato, sia impossibilitato a recarsi nel luogo di celebrazione.
SEPARAZIONE DEI BENI O COMUNIONE DEI BENI
Secondo la legge italiana tutti i redditi prodotti e i beni acquistati da uno dei coniugi dopo il matrimonio sono di proprietà di entrambi i coniugi (comunione dei beni). Se gli sposi preferiscono invece la separazione dei beni è necessario che lo dichiarino al momento del matrimonio, dopo il matrimonio sarà possibile scegliere il regime di separazione dei beni solo con atto redatto da notaio.
SPOSARSI ALL’ESTERO
La celebrazione di un matrimonio tra due cittadini italiani, o un cittadino italiano ed uno straniero, può compiersi anche all’estero e può avvenire sia dinanzi all’autorità consolare, sia davanti all’autorità locale dello stato estero. Nel primo caso sono necessarie anche le pubblicazioni di matrimonio, nel secondo caso sono facoltative.
In caso di matrimonio in consolato questo viene comparato a qualsiasi altro Ufficio di Stato civile di un comune italiano e il matrimonio viene celebrato secondo la normativa italiana.
Invece in caso di celebrazione del matrimonio dinanzi all’autorità locale, secondo le leggi del luogo: non vengono richieste, dal nostro ordinamento, particolari formalità relative alla forma di celebrazione, essendo sufficiente che il matrimonio sia considerato valido dalla legge del luogo di celebrazione.
Comunque bisognerà informarsi dei documenti richiesti dalle autorità estere per la celebrazione del matrimonio e presso il consolato italiano se necessario il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale o un nulla osta, che lo rilascerà previa verifica della documentazione acquisita o prodotta.
Tra i paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 sono state fissate le regole per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero, in tutti gli altri casi dovrà essere prodotto un nullaosta.
LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO ALL’ESTERO
E’ cura degli interessati trasmettere una copia dell’atto di matrimonio all’autorità diplomatica italiana ed è quest’ultima che effettua la verifica della validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione, e provvede alla traduzione e legalizzazione dell’atto, prima della trasmissione in Italia.
E’ possibile anche trasmettere copia dell’atto di matrimonio direttamente in Italia al Comune di residenza, in questo caso sarà il Comune italiano ad attivarsi per gli opportuni accertamenti che siano stati rispettati i requisiti previsti dal nostro ordinamento, (soprattutto in caso non siano state effettuate le pubblicazioni).
Effettuate tutte le operazioni di verifica l’Ufficiale di Stato civile procederà alla trascrizione dell’atto di matrimonio ed ai successivi adempimenti.
In caso che sussista un precedente vincolo matrimoniale non cessato, che non era stato rilevato prima della celebrazione del matrimonio, l’Ufficiale di Stato civile procede comunque alla trascrizione dell’atto, sarà poi compito dello stesso informare l’autorità giudiziaria che si pronuncerà sulla validità del vincolo e su eventuali reati di bigamia adottando i provvedimenti di competenza.