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Il nuovo Regolamento UE 1169/2011

Creato il 24 novembre 2011 da Scienziatodelcibo @scienziatodelci

etichette,etichettatura,informazioni nutrizionali,claims, consulenza,puglia,bari,food,tecnologo,alimentare,brindisi,taranto,marche,abruzzo,emilia,veneto,umbria,molise,basilicata,calabriaLo scorso 22 novembre, dopo un percorso lungo quasi quattro anni, è stato pubblicato il regolamento comunitario sulle informazioni alimentari obbligatorie e volontarie per l’etichettatura dei prodotti. Il Regolamento 1169/2011 entrerà in vigore appena prima di Natale 2011, anche se per diversi punti è previsto un percorso a tappe di tre o cinque anni. Gli alimenti che non hanno i requisiti richiesti potranno essere immessi sul mercato fino ad esaurimento scorte, e comunque entro il prossimo 1° aprile. Le novità principali sono la tabella nutrizionale, gli allergeni in evidenza nell’elenco degli ingredienti, una dimensione minima per i caratteri con cui sono scritte le etichette, il divieto di indicazioni fuorvianti. L’obiettivo è quello di rendere più semplice per i consumatori leggere e interpretare le informazioni dei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati e creare omogeneità in tutta Europa.  Su questo sito avevamo già anticipato le novità sostanziali in un articolo dettagliato del luglio 2011(clicca qui).
Una decisione importante che uniforma 30 anni di Direttive europee e leggi nazionali dei singoli Paesi e che interessa circa 500 milioni di consumatori in Europa. Si va nella direzione indicata dall’Italia Etichettatura legale degli alimenti: il nuovo Regolamento UE 1169/2011allargando a tutti i prodotti l’obbligo di dichiarare in etichetta l’origine, finalmente un giro di vite sulla piaga dell’italian sounding. Il testo obbliga, infatti, a indicare in etichetta la provenienza degli ingredienti agricoli qualora la descrizione e/o l’illustrazione dell’alimento possa indurre in errore. Tipico caso della bandierina del nostro tricolore su prodotti realizzati in altri Paesi.

Tutto chiaro e trasparente allora? Bè non proprio. Purtroppo, nonostante il tanto lavoro e la lunga attesa, non proprio tutti gli aspetti sono stati corretti. Per esempio restano esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie gli alimenti preincartati dai supermercati (salumi, piatti di gastronomia, dolci ecc. che vengono affettati, porzionati, o anche preparati e confezionati in vaschetta o incellophanati direttamente negli Iper. Come se questi fossero a priori meglio garantiti degli stessi prodotti realizzati dalle aziende di produzione.

Diventano obbligatorie per tutti i prodotti le Tabelle nutrizionali. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (contenuto energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri, sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto ma anche riferiti alle singole porzioni con la possibilità di indicare le percentuali giornaliere raccomandate o indicative(Reference Intakes o GDA). Come succede nel Regno Unito, potranno essere usati i grafici a semaforo (vedi qui) per indicare i cibi che contengono troppi grassi o zuccheri.

Etichettatura legale degli alimenti: il nuovo Regolamento UE 1169/2011

In ogni caso si resta in attesa di Atti Delegati della Commissione che daranno più chiare indicazioni sull’utilizzo di determinate info nutrizionali sull’etichetta. I consumatori non devono essere fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, dal loro aspetto, dalla descrizione, dalla presentazione grafica. Devono essere facilmente identificabili gli alimenti simili ad altri, ma prodotti con ingredienti diversi (come, ad esempio, i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali). La carne o il pesce ottenuti dalla combinazione di più parti dovranno essere indicati come “carne/pesce ricomposti”.

Diventa invece più stringente la stretta sull’utilizzo degli slogan nutrizionali e sulla salute, non più allegramente indicati o reclamizzati se non supportati dalle prove o opinioni scientifiche espresse dall’EFSA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato solo dopo procedura di autorizzazione, come previsto dal Regolamento CE 1924/2006,  a meno che tali indicazioni siano conformi alle disposizioni del regolamento.

Per «indicazione nutrizionale» si intende qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all’energia (valore calorico), per esempio: “a ridotto apporto di calorie…….”;
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo: per esempio: “ad alto contenuto in FIBRA”;
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, per esempio: “a ridotto contenuto di grassi saturi” oppure “alto contenuto di fermenti vivi”;
iii) non contiene….per esempio: “senza zuccheri aggiunti”.I tipi di indicazioni possibili e i requisiti necessari sono già previsti dalla normativa.

Per «indicazioni sulla salute» si intende qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; sono indicazioni del genere “il calcio aiuta a mantenere in buona salute le ossa”. Una volta stabiliti gli elenchi, le indicazioni autorizzate possono essere usate liberamente purché l’alimento abbia i requisiti necessari.

Infine le «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia», cioè qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; quando un alimento o un suo componente viene associato con la diminuzione del rischio di sviluppare una malattia, come per esempio “la fibra alimentare riduce il rischio di tumore al colon”. Queste indicazioni sono autorizzate caso per caso su richiesta di chi vuole utilizzarle, sempre che ci siano opinioni scientifiche già espresse, altrimenti ogni azienda può avviare una procedura di richiesta.

Così come le indicazioni relative allo sviluppo e alla salute dei bambini: per tutelare maggiormente questa fascia di età, qualsiasi indicazione che si riferisce ai bambini richiede una procedura per l’autorizzazione come nel caso precedente.
Un quadro molto complesso, in ogni caso un bel passo avanti, e dal 2012 le aziende possono iniziare a revisionare sia le loro confezioni sia i loro slogan pubblicitari.

Per approfondire i dettagli della nuova normativa potete andare a dare un’occhiata a questo precedente articolo:

“Etichetta nutrizionale obbligatoria e origine delle materie prime: le nuove regole dell’etichettatura”;

oppure ai vari articoli che il Fatto Alimentare ha prodotto su questo tema;

per approfondimenti e consulenze invece buttate un occhio qua: Etichetta Legale.


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